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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34602/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 disciplinata dalla legge n. 107 del 2015, dal CCNI sulla mobilità e dall'ordinanza ministeriale 241/2016. Il docente ricorrente, inserito nella fase C della mobilità, aveva chiesto di accertare il proprio diritto all'assegnazione di determinati ambiti territoriali in Campania, sostenendo di essere stato illegittimamente scavalcato da altri docenti con punteggio inferiore e/o appartenenti a una fase successiva o comunque diversa. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione. In cassazione il docente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 432, 434, 342 e 366 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello del MIUR per difetto di specificità; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per avere la corte d'appello ammesso nuove difese e nuovi documenti/prove, tra cui una dichiarazione del dirigente USP, nonché per mancata considerazione dei bollettini ministeriali; 3) erronea interpretazione dell'art. 1, commi 96 ss., della legge n. 107 del 2015, sostenendo che docenti provenienti da graduatoria di merito 2012 e docenti provenienti da GAE dovessero essere trattati allo stesso modo nella mobilità; 4) violazione degli artt. 2670, 2702, 2709, 2715, 2716 c.c. e 116 c.p.c. per omesso esame del bollettino ufficiale che, secondo il ricorrente, dimostrava che alcuni controinteressati erano in fase C. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi, secondo e quarto motivi e infondato il terzo, affermando che la disciplina normativa e contrattuale prevedeva, per la mobilità 2016/2017, una diversa collocazione delle due categorie di docenti, con prevalenza degli IGM 2012 in alcune sottofasi e prevalenza dei provenienti da GAE in altre, secondo una scelta non manifestamente irragionevole e non sindacabile nel merito. Inoltre, ha ribadito che i bollettini ministeriali hanno funzione di mera pubblicità notizia e non natura normativa o costitutiva di diritti.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto: inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e insufficiente autosufficienza; inammissibile il secondo perché la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa non integra eccezione in senso stretto e, comunque, nel rito del lavoro il giudice d'appello può ammettere nuovi documenti e prove nei limiti dei propri poteri discrezionali; infondato il terzo motivo perché la legge n. 107 del 2015, il CCNI e l'ordinanza ministeriale 241/2016 disciplinano in modo differenziato la posizione degli IGM 2012 e dei docenti da GAE, con preferenze diverse a seconda della fase di mobilità; inammissibile il quarto motivo perché diretto a rivalutare il materiale probatorio e perché il bollettino ministeriale ha mera funzione di pubblicità notizia. La Corte ha enunciato un principio di diritto sulla legittimità del sistema di mobilità per fasi e sulla non sindacabilità nel merito delle scelte contrattuali e amministrative, purché non contrastino con la legge, non siano discriminatorie e non siano manifestamente irragionevoli. Nessuna statuizione sulle spese, dato che la P.A. non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 432 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la specificità dei motivi di appello; la Corte non ne affronta il merito autonomamente, ritenendo inammissibile il motivo di cassazione per difetto di specificità.

  • art. 434 c.p.c.

    invocato per sostenere l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; la Corte osserva che il motivo non è autosufficiente e quindi inammissibile.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato come parametro per la specificità dell'appello; la Corte ribadisce la necessità di autosufficienza del ricorso per cassazione quando si deduce l'errore sull'ammissibilità dell'appello.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    il motivo di cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione essenziale degli atti rilevanti per la parte d'interesse.

  • art. 345 c.p.c.

    non osta, nel caso concreto, alla deduzione in appello di difese non costituenti eccezioni in senso stretto; inoltre il rito del lavoro consente l'acquisizione di nuovi documenti e prove nei poteri discrezionali del giudice.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del contraddittorio e del giusto processo, ma senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 421 c.p.c.

    nel rito del lavoro attribuisce al giudice poteri istruttori officiosi e discrezionali, compresa l'acquisizione di nuovi documenti e prove.

  • art. 437 c.p.c.

    consente al giudice d'appello del rito del lavoro di ammettere nuovi documenti e nuove prove nell'esercizio di poteri discrezionali insindacabili in cassazione nei limiti indicati.

  • art. 1, commi 95, 96, 98, 100 e 108, L. n. 107 del 2015

    norma cardine della disciplina del reclutamento straordinario e della mobilità 2016/2017; la Corte la interpreta nel senso che distingue le posizioni degli IGM 2012 e dei docenti da GAE e che, per la mobilità, non impone un trattamento uniforme tra le due categorie.

  • art. 399, comma 3, d.lgs. n. 297 del 1994

    richiamato come vincolo triennale alla permanenza nella provincia di destinazione, rispetto al quale la mobilità 2016/2017 opera in deroga per alcuni docenti.

  • art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001

    indicato insieme alle norme del testo unico scuola per fondare la competenza della contrattazione collettiva nella disciplina della mobilità.

  • art. 462, comma 7, d.lgs. n. 297 del 1994

    richiamato quale base normativa della contrattazione collettiva sulle operazioni di mobilità del personale docente.

  • art. 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 1994

    richiamato quale base normativa della contrattazione collettiva sulle operazioni di mobilità del personale docente.

  • artt. 4, comma 2, e 10 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, biennio economico 2006-2007

    richiamati come fonte del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2016/2017.

  • art. 2670 c.c.

    invocato per censurare la prova documentale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 2702 c.c.

    invocato per contestare l'efficacia probatoria del bollettino ufficiale; la Corte osserva che il bollettino ha mera pubblicità notizia.

  • art. 2709 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, senza accoglimento.

  • art. 2715 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, senza accoglimento.

  • art. 2716 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, senza accoglimento.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte osserva che il ricorrente mira in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe l'ammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve essere a sua volta autosufficiente: è necessario indicare e, nei limiti di pertinenza, trascrivere gli atti rilevanti in modo chiaro e sintetico, così da consentire il controllo della Corte.
  • Nel rito del lavoro, l'acquisizione di nuovi documenti e l'ammissione di nuove prove in appello rientrano nei poteri discrezionali del giudice e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio processuale o di motivazione rilevante; la deduzione di fatti contrari ai presupposti della domanda non coincide necessariamente con un'eccezione in senso stretto.
  • La disciplina della mobilità scolastica per l'a.s. 2016/2017, così come risultante da legge, contrattazione collettiva e ordinanza ministeriale, può legittimamente differenziare il trattamento tra docenti provenienti da graduatorie di merito 2012 e docenti provenienti da GAE, attribuendo priorità diverse a seconda della fase di mobilità e della tipologia di movimento territoriale.
  • Le scelte di dettaglio operate dalla contrattazione collettiva nella mobilità del personale docente non sono sindacabili nel merito quando costituiscano una soluzione tecnica per comporre interessi contrapposti, purché rispettino la legge, non producano disparità ingiustificate e non risultino manifestamente irragionevoli.
  • I bollettini ministeriali relativi ai trasferimenti e all'assegnazione delle sedi hanno valore di mera pubblicità notizia e non assumono natura normativa né costitutiva di diritti; la loro eventuale produzione non è di per sé idonea a sovvertire la disciplina sostanziale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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