Sentenza del 01/04/2019 n. 1907 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Estinzione di società di capitali - Responsabilità dei soci nei confronti del fisco - Condizioni - Onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria- Allegazione in sede di appello della distribuzione occulta di utili- Contestazione estranea all'atto di accertamento- Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa nei confronti del socio è stata ritenuta non dimostrata e la nuova allegazione sulla distribuzione occulta di utili è stata dichiarata inammissibile perché estranea all'atto di accertamento e introdotta tardivamente in giudizio. Ne consegue l'accoglimento della posizione del ricorrente e il rigetto della pretesa dell'Amministrazione nei suoi confronti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, l'Amministrazione finanziaria ha sostenuto la responsabilità del socio per i debiti tributari societari. Tuttavia, per agire nei confronti del socio ai sensi dell'art. 2495 c.c., l'Amministrazione deve dimostrare che il socio abbia concretamente riscosso somme o beni risultanti dall'attivo di liquidazione, entro il limite di quanto ricevuto. Non è sufficiente presumere tale responsabilità e non è possibile introdurre per la prima volta in appello la diversa contestazione relativa a una distribuzione occulta di utili extracontabili, se tale circostanza non era contenuta nell'atto di accertamento.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
I soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali nei limiti delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
La responsabilità del socio dopo l'estinzione della società è sussidiaria e limitata a quanto concretamente ricevuto dal socio in sede di liquidazione. L'Amministrazione deve provare sia l'esistenza di una distribuzione dell'attivo sia l'effettiva riscossione da parte del socio.
Art. 36 del d.P.R. n. 602/1973
La norma disciplina la responsabilità tributaria connessa alla liquidazione e all'estinzione della società, ma tale responsabilità non esonera l'Amministrazione dall'onere di provare i presupposti concreti della pretesa nei confronti dei soci.
Cassazione civile, sentenza n. 23916/2016
Il principio richiamato conferma che la responsabilità del socio di una società estinta richiede la prova dell'effettiva riscossione di somme derivanti dalla liquidazione e non può fondarsi su allegazioni nuove o su una distribuzione occulta di utili introdotta soltanto nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione di una società di capitali, il socio non risponde automaticamente dei debiti fiscali della società: l'Amministrazione deve dimostrare che abbia ricevuto somme o beni dalla liquidazione.
- La responsabilità del socio è limitata all'importo effettivamente riscosso e non può eccedere tale valore.
- L'onere della prova dei presupposti della responsabilità del socio grava sull'Amministrazione finanziaria.
- L'Amministrazione deve indicare nell'atto di accertamento tutti i fatti costitutivi della pretesa; non può introdurre per la prima volta in appello una diversa causa di responsabilità, come la distribuzione occulta di utili extracontabili.
- In una situazione analoga, occorre verificare sia il contenuto dell'atto di accertamento sia la prova concreta dell'avvenuta distribuzione dell'attivo e della riscossione da parte del socio.
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