Sentenza n. 76/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del 13 gennaio 2026 a firma del Funzionario responsabile dell’area amministrativa e SUAP del Comune di Fiumicello Villa Vicentina, avente ad oggetto la sospensione dell’attività di agriturismo per dieci giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di sospensione per dieci giorni dell'attività di agriturismo, riferita all'ampliamento rispetto alla SCIA del 12 novembre 2020
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di sospensione dell'attività di agriturismo. Nel corso del giudizio il Comune ha revocato l'atto impugnato con determinazione del 6 febbraio 2026. La ricorrente, con memoria depositata prima della decisione, ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la declaratoria di improcedibilità. Il Comune, benché ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in ragione della revoca dell'atto impugnato e della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Il giudice ha richiamato il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere e dell'azione, per cui il ricorrente può dichiarare, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia; in tal caso il giudice deve prenderne atto e dichiarare l'improcedibilità. Nulla per le spese, considerata la mancata costituzione dell'amministrazione comunale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La revoca dell'atto amministrativo impugnato, quando elimina l'utilità concreta della decisione richiesta, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
- Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere e la relativa azione sono nella disponibilità della parte ricorrente; fino a quando la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione, imponendo al giudice la declaratoria di improcedibilità.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata può giustificare, in presenza di una decisione di improcedibilità, la compensazione pratica delle spese mediante la statuizione nulla per le spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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