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Sentenza

Sentenza n. 553/2026 - Ancona, Sezione 2

Per l’esecuzione -della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.189/2025 , depositata e resa pubblica il 09.10.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 59/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 16.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 07.01.2026.

Giustizia amministrativa202600147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ascoli Piceno che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 189/2025, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici riconosciuti, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa. È stata inoltre proposta domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l’inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l’Amministrazione, pur costituita, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il dirigente della Direzione generale ministeriale indicata in motivazione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Ha invece rigettato la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non ravvisando particolari motivi per dubitare dell’adempimento sollecito e ritenendo sufficiente la nomina del Commissario ad acta quale misura acceleratoria. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto al ricorrente dal giudicato del giudice ordinario, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La domanda di indennizzo è stata rigettata perché non sono stati ravvisati particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento; la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta misura sufficiente a favorire l’esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 93 c.p.c., per la distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza avverso una pubblica amministrazione è procedibile, quando si agisce per l’esecuzione di una sentenza notificata all’Amministrazione, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di un giudicato che riconosce somme dovute da una pubblica amministrazione legittima l’accoglimento del ricorso per ottemperanza e l’ordine all’Amministrazione di adempiere integralmente, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • La costituzione meramente formale dell’Amministrazione, priva di contestazioni sulla spettanza e sull’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accertamento dell’inottemperanza quando il titolo giudiziale non risulta eseguito.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un Commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
  • L’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuto automaticamente per l’inottemperanza: può essere negato quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del Commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente a garantirlo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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