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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06266/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di rettifica IMU relativo all’anno 2014, emesso in relazione a un fabbricato sito in Napoli denominato "Sferisterio", di proprietà della società ricorrente. La contribuente aveva contestato la maggiore imposta e sosteneva di poter cumulare le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati di interesse storico-artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzati. In appello la CTR aveva invece escluso la cumulabilità delle due riduzioni, ritenendo che il cumulo conducesse a una sostanziale esenzione non prevista dalla legge. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., perché il giudice d’appello avrebbe errato nel negare l’estensione al giudizio corrente del giudicato formatosi su una precedente sentenza relativa all’IMU 2012 tra le stesse parti, considerandolo limitato alla sola interpretazione di norme di diritto; 2) violazione dell’art. 13, comma 3, lett. a) e b), del d.l. n. 201/2011, per avere escluso la cumulabilità delle due riduzioni IMU, nonostante la diversa finalità delle agevolazioni.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo, affermando che nel processo tributario il giudicato esterno può esplicare efficacia vincolante anche rispetto a rapporti d’imposta periodici quando la questione decisa riguardi un elemento stabile o tendenzialmente permanente della fattispecie, oppure un punto di diritto decisivo comune a giudizi tra le stesse parti. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, affermando che le due riduzioni IMU previste per i fabbricati di interesse storico-artistico e per quelli inagibili o inabitabili hanno diversa finalità e sono quindi cumulabili, salvo espresso divieto normativo che qui manca. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno può precludere il riesame di un punto di diritto o di fatto già definito con sentenza passata in giudicato, anche in materia tributaria, quando la questione abbia carattere stabile o tendenzialmente permanente e sia comune a giudizi relativi a periodi d’imposta diversi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le violazioni di legge dedotte sono state veicolate come motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 3, lett. a) e b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico ... b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ...

    Le due riduzioni hanno distinta finalità e sono cumulabili; in mancanza di un espresso divieto normativo, non può escludersi il cumulo di benefici fiscali riferiti a presupposti diversi.

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 3 Cost.

    Una lettura che negasse il cumulo finirebbe per trattare in modo uguale situazioni diverse, in contrasto con il principio di uguaglianza.

  • art. 53 Cost.

    L’interpretazione del regime agevolativo deve rispettare il principio di capacità contributiva, evitando imposizioni non coerenti con la diversa situazione del contribuente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudicato esterno può avere efficacia vincolante anche in relazione a imposte periodiche, quando la precedente decisione abbia accertato un elemento costitutivo della fattispecie con carattere stabile o tendenzialmente permanente, oppure un punto di diritto decisivo comune a più annualità tra le stesse parti.
  • L’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce l’estensione del giudicato su questioni non variabili da anno a anno; viceversa, restano escluse dal vincolo le circostanze fattuali mutevoli.
  • In materia di agevolazioni fiscali, il cumulo è ammissibile quando le misure perseguono finalità diverse e il legislatore non abbia espressamente previsto un divieto di cumulo.
  • La diversa funzione delle agevolazioni deve guidare l’interpretazione: non ogni riduzione della base imponibile è sovrapponibile ad altre riduzioni previste per presupposti distinti.
  • In presenza di un ricorso fondato e di una questione decisa in diritto senza necessità di ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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