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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10736/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello che, in parziale riforma del Tribunale, l'aveva condannata a 1 anno e 8 mesi di reclusione per detenzione di stupefacenti con finalità di spaccio. I motivi di cassazione erano: (1) vizio di violazione di legge e di motivazione nella qualificazione del fatto, sostenendo che la quantità e la scarsa percentuale di principio attivo e lo stato di prostrazione psicologica avrebbero dovuto giustificare la configurazione di detenzione per uso personale; (2) mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; (3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per aver escluso un comportamento meritevole di favore per la ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riguardassero valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità perché il giudizio di merito era supportato da argomentazione logica e da congrue motivazioni. La Corte ha condiviso le valutazioni della Corte d'appello e del giudice di prime cure: la valutazione complessiva della percentuale di principio attivo, le modalità di confezionamento, il rinvenimento di strumenti per il confezionamento e la scarsa capacità economica della ricorrente, nonché l'assenza di documentazione medica a sostegno dello stato di prostrazione, escludevano la destinazione ad uso personale e la sussistenza della fattispecie di lieve entità. Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto giustificato il giudizio dei giudici di merito, dato il comportamento non collaborativo e il tentativo di sviare le indagini. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; rimane pertanto confermata la condanna di merito (1 anno e 8 mesi).

Norme richiamate

  • art. 73, co. 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    La Corte ha ricordato che, ai fini della distinzione tra detenzione per uso personale e per spaccio, non conta solo il dato ponderale: deve valutarsi complessivamente la percentuale di principio attivo, le modalità di confezionamento, la presenza di strumenti per il confezionamento, le condizioni economiche dell'imputato e altri elementi di contesto. Il giudice di merito può dunque fondare la qualificazione sulla valutazione complessiva degli indici e le sue valutazioni di fatto sono insindacabili in Cassazione se motivate logicamente.

  • art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/1990

    La norma sulla fattispecie di lieve entità richiede la dimostrazione di minima offensività della condotta, desumibile da dati qualitativi e quantitativi e da elementi quali mezzi, modalità e circostanze. Se uno degli indici previsti risulta negativamente assorbente, gli altri elementi non sono più determinanti per riconoscere la scriminante del quinto comma.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non sono sindacabili valutazioni di merito fondate su argomentazione logica e congrua motivazione: chi impugna deve assumere censure di diritto o dimostrare vizi logico-giuridici nella motivazione.
  • La quantità della sostanza non è l'unico criterio per distinguere uso personale e spaccio: il giudice valuta anche concentrazione del principio attivo, confezionamento, presenza di strumenti per il confezionamento, modalità di detenzione e capacità economica dell'imputato.
  • Per ottenere il riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex quinto comma art. 73 DPR 309/1990 occorre dimostrare la minima offensività complessiva della condotta secondo tutti i parametri previsti; l'assenza di uno di tali indici può essere sufficiente ad escludere la lieve entità.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi da valorizzare (comportamento collaborativo, contesto personale documentato, assenza di tentativi di ostacolo alle indagini); dichiarazioni non supportate da riscontri non sono di per sé sufficienti.
  • Per rafforzare una difesa in casi analoghi è utile produrre documentazione (certificati medici, prove di limitate risorse economiche, assenza di strumenti di confezionamento, analisi sulla bassa percentuale di principio attivo) e puntare su vizi di diritto o di motivazione logicamente individuabili anziché su meri rinnovati appelli alle risultanze di fatto.

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