Cassazione Penale, Sentenza n. 20196/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 05/12/2023 che aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p. proposto nell'interesse di Antonio Lonetto contro l'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per reati tra cui tentata estorsione (capo 5) aggravata ex art. 416-bis.1. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, carenza di gravità indiziaria in relazione a tre atti intimidatori (1: bottiglia con benzina e accendino rinvenuta il 01/03/2019; 2: involucro con cartucce sul veicolo del sindaco il 21/04/2019; 3: telefonata minatoria del 29/07/2019) e contestava la fondatezza delle fonti (collaboratore di giustizia, captazioni ambientali, fonte confidenziale). In secondo luogo censurava la valutazione delle esigenze cautelari sostenendo l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione alla luce della risalenza temporale degli atti, dell'incensuratezza del Lonetto, dell'assenza di elementi recenti e della riduzione delle contestazioni (revoca delle misure per i capi 3 e 4 intervenuta il 16/02/2024).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendolo in gran parte attinente a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e confermando i limiti del controllo sulla gravità indiziaria quando la motivazione del giudice di merito non presenti illogicità evidenti. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la valutazione delle esigenze cautelari dovesse essere riconsiderata alla luce della risalenza temporale dei fatti, dell'assenza di sopravvenienze sfavorevoli, della contrazione delle accuse e dell'incensuratezza dell'indagato. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.; ha disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p. La misura cautelare risultava comunque in vigore esclusivamente in relazione al capo 5 (tentata estorsione).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la revisione delle misure personali: il provvedimento di riesame è stato oggetto di gravame; la Corte sottolinea che la valutazione sulle esigenze cautelari è compito del giudice del riesame e che la Cassazione può sindacare solo la correttezza formale e l'assenza di illogicità evidenti nella motivazione; il rinvio al Tribunale è disposto ai sensi del comma 7
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Indica la competenza per il nuovo esame in caso di annullamento: la Corte ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio sulle esigenze cautelari
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante collegata all'agevolazione di associazione mafiosa: la contestazione ha riguardato l'aggravante di aver commesso i fatti avvalendosi dell'appartenenza a consorteria 'ndranghetistica o al fine di agevolarne l'attività, elemento che contribuisce alla gravità dell'ipotesi cautelare
art. 81, secondo comma cod. pen.
Richiamato in combinazione con altri articoli per la ricostruzione del concorso di persone e delle responsabilità relative alle condotte ascritte
art. 56 cod. pen.
Disciplina del tentativo: richiamato per qualificare talune condotte come tentata estorsione (capo 5) nella formulazione dell'imputazione
art. 629 cod. pen.
Norma che punisce l'estorsione: base normativa per il capo di imputazione relativo alla tentata estorsione
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale che regola la trattazione orale: la Corte rileva che la richiesta di trattazione orale è stata validamente proposta e ammessa
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e successive proroghe e modifiche
Richiamato come riferimento normativo per la disciplina transitoria relativa alle modalità di trattazione (es. proroghe e disposizioni organizzative); la Corte prende atto della richiesta di trattazione orale alla luce di tali disposizioni
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la estensione delle enunciazioni dei motivi in cassazione: la Corte ritiene che i motivi siano stati esposti nei limiti necessari per la motivazione
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Criterio di cassazione per violazione di legge: la Corte richiama che il ricorso deve contestare la sussunzione giuridica del fatto e non semplicemente rimettere in discussione valutazioni di merito; in mancanza di errori di diritto o di illogicità evidenti, la rilettura del fatto è prerogativa del giudice di merito
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione sulle comunicazioni e adempimenti di cancelleria: la Corte ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti consequenziali all'annullamento e al rinvio
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove in modo sostitutivo del giudice di merito: i motivi che sollevano riconsiderazioni meramente probatorie o alternative ricostruzioni dei fatti sono inammissibili se non indicano errori di diritto o illogicità manifeste nella motivazione
- Per impugnare con successo la misura cautelare in Cassazione è più efficace dimostrare vizi di motivazione formale o illogicità evidenti nell'ordinanza del riesame che prospettare una diversa valutazione delle stesse fonti probatorie
- La valutazione delle esigenze cautelari richiede un giudizio di attualità del pericolo: la risalenza temporale dei fatti, l'assenza di elementi nuovi sfavorevoli, la contrazione delle accuse e l'incensuratezza dell'indagato sono fattori che possono indebolire la sussistenza della misura e giustificare la scelta di misure meno afflittive
- Quando si deduce la carenza di gravità indiziaria occorre confrontarsi direttamente e nel merito con le specifiche argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza di riesame: se la motivazione appare coerente e priva di illogicità evidenti, la censura sarà respinta
- È importante che le ragioni a sostegno di un ricorso per riesame o di memorie difensive siano documentate e risultino nel verbale o negli atti (motivi scritti o verbalizzazione dell'udienza), perché la Corte di legittimità non prende in considerazione censure non emergenti dal testo impugnato o dalla documentazione in atti
- In presenza di aggravanti legate ad appartenenti a consorterie mafiose, il giudice valuta con particolare attenzione la valenza sintomatica degli indizi e l'eventuale necessità cautelare connessa al rischio di ingerenza sull'amministrazione pubblica; tuttavia anche in tali ipotesi la valutazione dell'attualità del pericolo resta necessaria
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