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Sentenza

Sentenza n. 609/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, relativa all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni di servizio a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti ricorrenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., per ottenere l’attuazione della sentenza n. 533/2025 del Tribunale di Treviso, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto alla Carta elettronica annuale del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato e aveva condannato l’amministrazione all’attribuzione di 500 euro a una ricorrente e di 1.000 euro all’altra. La sentenza era stata notificata al Ministero l’8 luglio 2025 presso il domicilio digitale e, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione al capo relativo all’attivazione della Carta. Le ricorrenti hanno chiesto l’accredito delle somme, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata secondo le forme previste dall’art. 479 c.p.c., che era decorso inutilmente il termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e che il giudicato risultava comprovato dal certificato previsto dall’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire integralmente la sentenza nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, attivando la Carta elettronica e accreditandovi gli importi di 500 euro e 1.000 euro, senza ulteriori accessori, poiché le somme non hanno natura retributiva. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere, ove necessario, anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora non fosse dovuta in concreto per la nomina del commissario ad acta, per la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, nonché per la complessità e serialità del contenzioso relativo alla Carta elettronica e il coinvolgimento di più strutture e soggetti nell’attivazione del dispositivo digitale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.040 euro oltre accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nei confronti della pubblica amministrazione l’astreinte può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, anche per altre ragioni ostative.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 479 c.p.c.

    A seguito delle modifiche richiamate nella sentenza, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato prodotto in giudizio comprova il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individua il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
  • Prima di ordinare l’esecuzione coattiva di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice deve verificare la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della pronuncia.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine preciso e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli anche gli adempimenti contabili necessari al pagamento.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automatica: può essere negata quando ricorrano ragioni ostative concrete, tra cui la nomina di un commissario ad acta, la complessità procedimentale dell’adempimento, la serialità del contenzioso e le condizioni della finanza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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