Ordinanza n. 370/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- del 3.2.2026, notificato in data 4.2.2026, prot. n. -OMISSIS-, che ha decretato la cessazione delle misure di accoglienza disposte in favore del ricorrente; nonché di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza a seguito del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto ha disposto la cessazione delle misure di accoglienza, deducendone l'illegittimità e chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di ricorso. L'Amministrazione aveva giustificato la cessazione con il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le misure di accoglienza siano assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015. Poiché il procedimento si era concluso senza accoglimento della domanda di protezione internazionale, ma con il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, idoneo a consentire lo svolgimento di attività lavorativa, è venuto meno il presupposto legale dell'accoglienza. La cessazione era stata inoltre disposta cinque mesi dopo la conclusione del procedimento. Il venir meno dei presupposti legali rendeva giustificata anche l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di un provvedimento sostanzialmente vincolato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015
le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale
Le misure di accoglienza sono funzionali ad assicurare l'accoglienza dello straniero per il tempo necessario all'esame della domanda di protezione internazionale; concluso il procedimento e venuto meno il relativo presupposto legale, l'Amministrazione può disporne la cessazione.
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, consentendo allo straniero di svolgere attività lavorativa, esclude la permanenza del presupposto per il mantenimento delle misure di accoglienza una volta concluso il procedimento di protezione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Massime di principio
- Le misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda; una volta concluso tale procedimento, viene meno il presupposto legale per il loro mantenimento.
- Il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, che consente lo svolgimento di attività lavorativa, non giustifica il mantenimento delle misure di accoglienza dopo la conclusione del procedimento di esame della domanda di protezione internazionale.
- La cessazione delle misure di accoglienza, quando consegue in modo vincolato al venir meno dei presupposti legali, può essere adottata senza comunicazione di avvio del procedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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