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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24877/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, recuperando a tassazione parte di costi contabilizzati dal contribuente come spese di sponsorizzazione in favore di un'associazione sportiva dilettantistica di pallacanestro. L'Amministrazione aveva ritenuto che i contratti e le fatture fossero generici, che le spese fossero antieconomiche e prive di inerenza, e le aveva riqualificate in parte come spese di rappresentanza, con conseguente limitazione della deducibilità. Dopo il rigetto dell'appello dell'Ufficio da parte del giudice tributario regionale, l'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 109, commi 1 e 5, d.P.R. 917/1986, dell'art. 90 L. 289/2002 e dell'art. 2697 c.c., per avere la sentenza riconosciuto la deducibilità delle spese di sponsorizzazione nonostante la loro asserita mancanza di effettività e di inerenza; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il giudice d'appello valorizzato gli elementi addotti dall'Ufficio a sostegno della pretesa fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che le spese di sponsorizzazione erano state sostenute nei limiti e nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica, sicché operava la disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002 che attribuisce a tali erogazioni natura di spesa di pubblicità; inoltre ha affermato che l'Amministrazione non aveva fornito una prova specifica dell'inerenza negativa o della concreta estraneità dei costi all'attività d'impresa, limitandosi a valorizzare una sproporzione quantitativa tra spesa e reddito e una pretesa antieconomicità, elementi non sufficienti da soli. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste del vizio motivazionale, mirava in realtà a ottenere un riesame del merito, precluso in cassazione. Conseguentemente ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese, senza applicazione del raddoppio del contributo unificato per la natura pubblica della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 109, commi 1 e 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    L'inerenza dei costi va valutata in rapporto all'attività d'impresa; la mera contestazione di antieconomicità o sproporzione quantitativa non basta, da sola, a escludere la deducibilità se il costo resta riferibile all'impresa.

  • art. 90, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    "Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche ... costituisce ... spesa di pubblicità"

    Le sponsorizzazioni rese a favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite normativo, sono trattate come spese di pubblicità; non sono richiesti ulteriori requisiti oltre a quelli espressamente previsti dalla norma.

  • art. 2697 c.c.

    Chi contesta la deducibilità deve fornire prova specifica degli elementi su cui fonda la contestazione; non è sufficiente un’affermazione generica di non inerenza.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È richiamato quale norma di rinvio per l'inquadramento delle spese di sponsorizzazione come spese di pubblicità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo per violazione di legge, ritenuto infondato nel caso concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, richiedeva in realtà una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato in ragione della soccombenza di una amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche, se rispettano i presupposti dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, sono qualificate come spese di pubblicità e la loro deducibilità non può essere negata con il solo richiamo a generica antieconomicità o a una sproporzione tra costo e ricavi.
  • Il giudizio di inerenza dei costi d'impresa è qualitativo e richiede di verificare la riferibilità della spesa all'attività imprenditoriale; non basta un confronto meramente quantitativo tra spesa sostenuta e risultato economico conseguito.
  • Quando la legge attribuisce a una determinata erogazione una qualificazione fiscale speciale, l'Amministrazione che la contesti deve dimostrare in modo specifico l'estraneità del costo all'attività d'impresa o la mancanza dei presupposti legali della disciplina agevolativa.
  • In sede di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove già apprezzate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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