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Sentenza

Sentenza n. 385/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia 1) del verbale di sopralluogo effettuato in data 17/04/2025 numero 57 del 19 aprile 2025 protocollo 2861 dalla polizia locale di Vieste non notificato (all.n.1) 2) del verbale di sopralluogo dell'ufficio circondariale Marittimo di Vieste protocollo 12146 del 24 aprile 2025 non notificato (all.n.2) 3) del verbale di sopralluogo della Polizia locale di Vieste numero 58 del 19/04/2025 non notificato (all.n.3) 4) della nota protocollo 16816 del 5/6/2025 del Comune di Vieste (all.n.4); 5) dell'ordinanza numero 209-29 del 24/07/2025 avente ad oggetto “decadenza dalla concessione demaniale Marittima CDM 25 del 21/03/2008 e successive variazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 comma 1 lettere B ed F del Codice della Navigazione RD 327 1942 e articolo 01 comma 2 Terre legge 494 / 1993 e successive modifiche e integrazioni” non notificata (all.n.5) 6) del diniego della Cila prot. n. 0022466 del 28-07-2025 (all.n.6) 7) dell'Ordinanza 212 - 31 del 13 08 2025, notificata in pari data di rettifica e sostituzione dell'Ordinanza 209-29 del 24/07/2025 (all.n.7).

Giustizia amministrativa202600306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbali di sopralluogo, nota comunale, provvedimenti di decadenza dalla concessione demaniale marittima, diniego di CILA e ordinanza successiva di rettifica e sostituzione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società concessionaria di un bene demaniale marittimo ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, una serie di verbali di sopralluogo della polizia locale e dell'Ufficio circondariale marittimo, una nota del Comune, l'ordinanza di decadenza dalla concessione demaniale marittima adottata ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettere b) e f), del Codice della navigazione, il diniego di una CILA e l'ordinanza successiva di rettifica e sostituzione. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la controversia è stata definita per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La decisione

Prima della camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, entrambe le parti hanno chiesto congiuntamente la cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese. Il Comune, con ordinanza dirigenziale n. 13 del 13 marzo 2026, ha disposto in autotutela l'annullamento/revoca dell'ordinanza di decadenza n. 31/2025, come rettificata dall'ordinanza n. 212/2025, e della successiva ordinanza di sospensione n. 36/2025. Il TAR, ritenendo sopravvenuta la cessazione della materia del contendere e ravvisando i presupposti per la sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ha definito il giudizio senza esaminare i motivi di ricorso né la domanda cautelare. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia, la rapida definizione in rito e la concorde richiesta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 47, comma 1, lettere b) e f), Codice della navigazione

    Disposizioni richiamate nell'ordinanza comunale di decadenza dalla concessione demaniale marittima; il giudice non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.

Massime di principio

  • Quando, prima della decisione, l'amministrazione rimuove in autotutela gli atti impugnati e viene meno l'interesse alla loro caducazione, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in sede di esame della domanda cautelare, mediante sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., dopo aver dato avviso alle parti.
  • In presenza di una concorde richiesta delle parti e di una rapida definizione determinata dalla sopravvenuta rimozione degli atti impugnati, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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