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Ordinanza

Ordinanza n. 271/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza anche mediante la nomina di un Commissario ad acta del giudicato formatosi sulla sentenza di questo T.A.R., sez. I, n. 281 del 9 luglio 2025 che ha accolto il ricorso proposto dall'odierno ricorrente e per la declaratoria di nullità - del D.R. Rep. n. 1878/2025 del 2 dicembre 2025 recante “Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia - anno accademico 2025/2026”; - ove occorra e anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A. e dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute relativi ai “requisiti per l'ammissione ad anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia”, il Regolamento didattico del CdLM in Medicina e Chirurgia, il D.R. n. 920 del 2021, il Regolamento di Ateneo nonché lo Statuto di Ateneo; nonché, in ogni caso, per la condanna - dell'Ateneo resistente al pagamento in favore del ricorrente di una consistente penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del predetto giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.; - dell'Ateneo al risarcimento dei danni subìti e subendi dal ricorrente a causa della mancata esecuzione della predetta sentenza

Giustizia amministrativa202500589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, nonché graduatoria, scorrimenti e ulteriori atti della procedura, dedotti anche come elusivi o violativi del giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza, anche mediante nomina di un commissario ad acta, del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Abruzzo n. 281 del 9 luglio 2025, che aveva accolto un precedente ricorso. Ha inoltre chiesto la declaratoria di nullità dell'avviso di selezione adottato dall'Università per l'ammissione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, nonché degli atti precedenti, successivi, conseguenti e consequenziali, inclusi gli atti relativi ai requisiti di ammissione, il regolamento didattico, il regolamento e lo statuto di Ateneo. Con memoria del 19 aprile 2026, qualificabile ove occorra anche come atto di motivi aggiunti, ha contestato il verbale di approvazione della graduatoria generale di merito, pubblicata il 20 febbraio 2026, nonché i primi quattro scorrimenti e ogni ulteriore successivo scorrimento. Considerata la presenza di numerosi soggetti inseriti nella graduatoria, il ricorrente ha chiesto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami. Ha inoltre chiesto la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'unico soggetto ammesso al secondo anno, poiché la precedente notificazione, eseguita all'indirizzo comunicato dall'Università, non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario. Sono state altresì formulate domande di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito dell'ottemperanza, della dedotta nullità degli atti, della penalità di mora o della domanda risarcitoria. Ha rilevato che tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale sono potenziali controinteressati, in quanto titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti degli atti impugnati. Ha quindi disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzata in ragione del loro elevato numero, ai sensi degli artt. 27, comma 2, 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a. L'avviso dovrà contenere, tra l'altro, l'autorità giudiziaria, il numero di registro generale, il nome del ricorrente, il testo integrale del ricorso e della memoria qualificabile come motivi aggiunti, le indicazioni per seguire il processo sul sito della giustizia amministrativa e gli estremi dell'ordinanza autorizzativa. L'Università dovrà pubblicare l'avviso sul proprio sito istituzionale entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; il ricorrente dovrà depositare la prova dell'adempimento entro i successivi cinque giorni. Il TAR ha inoltre autorizzato la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'unico soggetto ammesso al secondo anno, ponendo l'adempimento a carico del ricorrente, da eseguire entro quindici giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    una consistente penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del predetto giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento

    La norma è richiamata dal ricorrente quale base della domanda di penalità di mora; l'ordinanza non decide tale domanda.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento, insieme all'art. 49 c.p.a., dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria, ritenuti potenziali controinteressati.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    È richiamato dal ricorrente, unitamente all'art. 49, comma 3, c.p.a., per chiedere la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della richiesta di rinnovazione della notificazione nei confronti del controinteressato risultato irreperibile.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente, nel caso concreto, l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero dei potenziali controinteressati.

Massime di principio

  • Quando gli atti impugnati incidono su una graduatoria e sulla posizione di una pluralità di partecipanti, i soggetti inseriti nella graduatoria possono assumere la veste di potenziali controinteressati se hanno un interesse qualificato alla conservazione degli effetti degli atti contestati.
  • In presenza di un numero elevato di potenziali controinteressati, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, stabilendo puntualmente contenuti, modalità e termini della pubblicazione e del deposito della relativa prova.
  • La notificazione non andata a buon fine nei confronti di un controinteressato individuato impone, ove autorizzata dal giudice, la rinnovazione della notificazione entro il termine assegnato e il successivo deposito della prova dell'adempimento.
  • L'integrazione del contraddittorio e la rinnovazione delle notificazioni costituiscono adempimenti preliminari alla trattazione del merito e non comportano, di per sé, alcuna decisione sulle domande di ottemperanza, nullità, penalità di mora o risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela del terzo

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