Cassazione Civile, Ordinanza n. 17780/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso, per l'anno d'imposta 2005, avvisi di accertamento nei confronti di una società di persone operante nel trasporto conto terzi, ai fini Irpef e Irap, oltre che nei confronti dei soci per i redditi di partecipazione. I contribuenti avevano impugnato gli atti davanti al giudice tributario, ottenendo una decisione solo parzialmente favorevole, poi appellata e ulteriormente riformata in parte dalla CTR. Avverso la sentenza di appello era stato proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi. Prima della decisione, tuttavia, i ricorrenti avevano depositato rinuncia al ricorso dopo aver aderito alla definizione agevolata delle controversie prevista dalla normativa di condono richiamata in sentenza; l'Agenzia delle Entrate, tramite Avvocatura dello Stato, aveva attestato la regolarità della domanda e l'adempimento degli oneri dovuti. La Corte ha quindi preso atto della cessazione della materia del contendere e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza esaminare i motivi di ricorso.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito gli undici motivi di ricorso perché, a seguito della rinuncia all'impugnazione e dell'adesione alla definizione agevolata con attestazione di regolarità da parte dell'amministrazione finanziaria, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso respinto o dichiarato inammissibile, trattandosi invece di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 6, d.l. n. 193 del 2016
richiamato come base della procedura di definizione agevolata cui i contribuenti hanno aderito
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
la definizione agevolata e la relativa estinzione del giudizio determinano cessazione della materia del contendere
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
norma processuale tributaria richiamata per la dichiarazione di estinzione del processo
art. 66, comma 5, Tuir
richiamato nei precedenti gradi come fonte della deduzione forfettaria per il trasporto per conto terzi
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicabile quando il giudizio si estingue per rinuncia/definizione agevolata, e non viene pronunciato rigetto o inammissibilità
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha inserito la previsione del raddoppio del contributo unificato, qui esclusa per la natura estintiva della pronuncia
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione dopo aver aderito a una definizione agevolata della lite tributaria e l'amministrazione attesta la regolarità della domanda e l'adempimento degli oneri, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La pronuncia di estinzione del giudizio non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso; pertanto non si applicano le conseguenze sanzionatorie previste per le impugnazioni soccombenti, se la norma è di stretta interpretazione.
- Nel processo tributario, la definizione agevolata della controversia produce l'arresto del giudizio e la regolazione delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalla normativa di condono.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non sorge quando la causa si conclude con estinzione per cessazione della materia del contendere, poiché la previsione opera solo in caso di rigetto integrale o inammissibilità dell'impugnazione.
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