Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17780/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso, per l'anno d'imposta 2005, avvisi di accertamento nei confronti di una società di persone operante nel trasporto conto terzi, ai fini Irpef e Irap, oltre che nei confronti dei soci per i redditi di partecipazione. I contribuenti avevano impugnato gli atti davanti al giudice tributario, ottenendo una decisione solo parzialmente favorevole, poi appellata e ulteriormente riformata in parte dalla CTR. Avverso la sentenza di appello era stato proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi. Prima della decisione, tuttavia, i ricorrenti avevano depositato rinuncia al ricorso dopo aver aderito alla definizione agevolata delle controversie prevista dalla normativa di condono richiamata in sentenza; l'Agenzia delle Entrate, tramite Avvocatura dello Stato, aveva attestato la regolarità della domanda e l'adempimento degli oneri dovuti. La Corte ha quindi preso atto della cessazione della materia del contendere e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza esaminare i motivi di ricorso.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito gli undici motivi di ricorso perché, a seguito della rinuncia all'impugnazione e dell'adesione alla definizione agevolata con attestazione di regolarità da parte dell'amministrazione finanziaria, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso respinto o dichiarato inammissibile, trattandosi invece di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. n. 193 del 2016

    richiamato come base della procedura di definizione agevolata cui i contribuenti hanno aderito

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    la definizione agevolata e la relativa estinzione del giudizio determinano cessazione della materia del contendere

  • art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    norma processuale tributaria richiamata per la dichiarazione di estinzione del processo

  • art. 66, comma 5, Tuir

    richiamato nei precedenti gradi come fonte della deduzione forfettaria per il trasporto per conto terzi

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non applicabile quando il giudizio si estingue per rinuncia/definizione agevolata, e non viene pronunciato rigetto o inammissibilità

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha inserito la previsione del raddoppio del contributo unificato, qui esclusa per la natura estintiva della pronuncia

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione dopo aver aderito a una definizione agevolata della lite tributaria e l'amministrazione attesta la regolarità della domanda e l'adempimento degli oneri, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La pronuncia di estinzione del giudizio non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso; pertanto non si applicano le conseguenze sanzionatorie previste per le impugnazioni soccombenti, se la norma è di stretta interpretazione.
  • Nel processo tributario, la definizione agevolata della controversia produce l'arresto del giudizio e la regolazione delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalla normativa di condono.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non sorge quando la causa si conclude con estinzione per cessazione della materia del contendere, poiché la previsione opera solo in caso di rigetto integrale o inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.