Sentenza del 19/10/2017 n. 2256 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Competenze e poteri degli Uffici - Raddoppio dei termini per l'accertamento - Denuncia penale - Termini per l'invio della denuncia - Gli stessi termini per l'accertamento - Denuncia presentata oltre il termine per l'accertamento ordinario - Decadenza dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva contestato la deducibilità di somme corrisposte a associazioni sportive dilettantistiche, ritenendo che le fatture emesse fossero notevolmente maggiorate e riferite, almeno in parte, a operazioni inesistenti. Per beneficiare del raddoppio dei termini di accertamento, l'Ufficio aveva fatto riferimento a una denuncia penale presentata dopo la scadenza del termine ordinario. La questione riguardava quindi la tempestività e la fondatezza della denuncia ai fini del raddoppio dei termini, nonché la validità dell'accertamento successivo.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta decaduta. La denuncia penale prevista dall'art. 331 cod. proc. pen. deve essere presentata entro il termine ordinario di accertamento e non può essere utilizzata strumentalmente per prorogare i termini quando sia ormai maturata la decadenza. Poiché la denuncia era stata presentata oltre il termine ordinario, l'Amministrazione non poteva beneficiare del raddoppio dei termini né esercitare successivamente la propria pretesa. È stata inoltre considerata la presunzione legale secondo cui le spese di pubblicità sostenute da società in favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite di 200.000 euro, costituiscono spese di pubblicità legittime.
Norme richiamate
Art. 331 cod. proc. pen.
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
La denuncia per i reati tributari deve essere presentata tempestivamente e comunque entro l'ordinario termine di accertamento se l'Amministrazione intende avvalersi del raddoppio dei termini.
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
I reati tributari previsti dal decreto possono giustificare il raddoppio dei termini solo quando la relativa denuncia sia tempestiva e non meramente strumentale.
Norma sulla presunzione di deducibilità delle spese di pubblicità per associazioni sportive dilettantistiche
Fino al limite di 200.000 euro
Le somme corrisposte entro tale limite per pubblicità in favore di associazioni sportive dilettantistiche sono assistite da una presunzione legale di inerenza e natura pubblicitaria, salvo contestazioni fondate su elementi specifici.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non opera automaticamente per il solo fatto che sia stata presentata una denuncia penale: la denuncia deve essere tempestiva, cioè presentata entro il termine ordinario di accertamento.
- Una denuncia penale presentata dopo la scadenza del termine ordinario non può riaprire o prolungare un termine di accertamento già decaduto.
- Il giudice tributario può verificare la fondatezza sostanziale della denuncia e impedire che il raddoppio dei termini venga utilizzato in modo strumentale.
- Quando l'Amministrazione non notifica validamente l'accertamento entro il termine ordinario e non ricorrono i presupposti per il raddoppio, la pretesa tributaria è decaduta.
- Per le sponsorizzazioni e spese pubblicitarie in favore di associazioni sportive dilettantistiche entro il limite previsto, opera una presunzione favorevole al contribuente; l'Ufficio deve quindi fornire elementi concreti per contestarne la natura o l'effettività.
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