Sentenza n. 149/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del decreto del Questore di Ancona prot. -OMISSIS-, notificato il 1.12.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, fondato sulla sentenza di applicazione della pena per il reato di maltrattamenti in famiglia, aggravato dalla commissione dei fatti in danno e alla presenza di una minore. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 1, lett. c), del d.lgs. 159/2011, nonché travisamento dei fatti, carenza istruttoria, manifesta ingiustizia e sviamento, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe valutato superficialmente la sua personalità, omesso di considerare l'assenza di attuale pericolosità sociale e mancato di comparare la gravità del reato con la sua situazione familiare e lavorativa; violazione degli artt. 5, comma 6, e 19, commi 1, 1.1 e 1.2, del d.lgs. 286/1998, poiché l'allontanamento avrebbe leso il diritto alla vita privata e familiare; violazione del principio di proporzionalità, per asserita inidoneità e non necessarietà del diniego. Il ricorrente ha valorizzato la lunga permanenza in Italia, il lavoro regolare, la presenza della moglie e dei figli e il sostegno economico prestato alla famiglia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i motivi per la loro connessione. La condanna per maltrattamenti in famiglia, commessi con percosse, ingiurie e minacce nei confronti della moglie anche alla presenza della figlia minore, è stata considerata particolarmente grave e produttiva di forte allarme sociale, in contrasto con i valori costituzionali di dignità, libertà e integrità fisica della persona e di tutela della donna e del nucleo familiare. Il giudice ha escluso che il diniego fosse fondato su un automatismo derivante dalla condanna: sebbene la motivazione del provvedimento fosse sintetica, il riferimento al mancato accoglimento delle osservazioni del ricorrente alla luce della gravità del reato dimostrava che l'Amministrazione aveva valutato gli elementi dedotti nel procedimento. La presenza della famiglia in Italia non costituisce una garanzia assoluta contro il diniego o la revoca del permesso e, nei casi di violenza domestica, i familiari sono le vittime della condotta, sicché il legame familiare non può essere automaticamente valorizzato a favore dello straniero. Nel caso concreto, il ricorrente non conviveva con la famiglia, era in corso la separazione dalla moglie e non aveva dimostrato un effettivo e attuale legame con i figli minori né la necessità e sistematicità del sostegno economico allegato. Anche l'inserimento lavorativo e sociale non è stato ritenuto sufficiente a superare la gravità del reato e il conseguente giudizio negativo sulla buona condotta. Il percorso di recupero socio-familiare risultava ancora iniziale e non imponeva una diversa valutazione. Il diniego è stato quindi ritenuto proporzionato, essendo stata attribuita prevalenza alla gravità della condanna rispetto agli elementi di inserimento sociale e lavorativo, in assenza di esigenze familiari meritevoli di particolare salvaguardia. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 4, commi 3 e 5, d.lgs. 286/1998
La gravità della condanna per maltrattamenti in famiglia può fondare la valutazione negativa sulla sussistenza dei requisiti per il soggiorno e prevalere sugli elementi di inserimento sociale e lavorativo.
art. 5, commi 4, 5 e 9, d.lgs. 286/1998
Disciplina il rinnovo del permesso di soggiorno e impone la valutazione degli elementi rilevanti, senza che la presenza di legami familiari o lavorativi determini automaticamente il rinnovo.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla tutela della vita privata e familiare, ma ritenuto non ostativo al diniego in presenza della gravità della condotta e dell'assenza di un effettivo legame familiare meritevole di particolare salvaguardia.
art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/1998
Le garanzie contro l'espulsione connesse alla vita privata e familiare non impediscono il diniego del rinnovo quando la condotta dello straniero sia gravemente lesiva dei familiari e non sia dimostrata una concreta esigenza di tutela dell'unità familiare.
art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998
La previsione della facoltà del Questore di revocare il permesso ed espellere lo straniero responsabile di delitti di violenza domestica, tra cui i maltrattamenti in famiglia, conferma il particolare disvalore attribuito dal legislatore a tali condotte.
art. 572, commi 1 e 2, c.p.
La condanna per maltrattamenti in famiglia, aggravata dalla commissione dei fatti in danno e alla presenza di una minore, costituisce elemento di particolare gravità e allarme sociale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno può essere legittimamente fondato sulla particolare gravità di una condanna per maltrattamenti in famiglia, anche quando lo straniero deduca l'inserimento lavorativo e sociale, purché l'Amministrazione svolga una valutazione concreta degli elementi rappresentati e non applichi un automatismo meramente derivante dalla condanna.
- La motivazione del diniego può ritenersi sufficiente, nonostante la sua sinteticità, quando dia conto della valutazione delle osservazioni dell'interessato e individui nella gravità del reato la ragione della prevalenza dell'interesse pubblico al controllo della permanenza sul territorio nazionale.
- La presenza di familiari sul territorio italiano non costituisce una garanzia assoluta contro il diniego o la revoca del permesso di soggiorno; nei casi di maltrattamenti o violenza domestica, il rapporto familiare può assumere rilievo negativo se i familiari sono le vittime della condotta.
- L'inserimento lavorativo e sociale dello straniero non è di per sé sufficiente a superare il giudizio negativo sulla buona condotta quando il reato sia particolarmente grave e non siano dimostrate esigenze familiari concrete, attuali e meritevoli di speciale tutela.
- La valutazione di proporzionalità del diniego può condurre alla prevalenza dell'interesse pubblico all'allontanamento dello straniero quando la condotta penalmente rilevante presenti significativo allarme sociale e non risulti provato un effettivo rapporto familiare o una necessità sistematica di sostegno ai familiari.
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