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Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 14139 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, che aveva respinto l’appello erariale e confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’IRPEF 2002. L’accertamento recuperava imposte sul presupposto che V.V. avesse percepito utili non dichiarati quale socio della S. s.r.l., derivanti da redditi occultati tramite operazioni inesistenti. Il testo non specifica il contenuto dell’unico motivo di ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia perché, pur essendo stato notificato a mezzo posta, non risultava depositato l’avviso di ricevimento, necessario a provare il perfezionamento della notificazione. La Corte ha rilevato che l’assenza poteva dipendere da un errore nell’indicazione del domicilio eletto dal contribuente. La decisione non ha quindi esaminato nel merito la pretesa tributaria né il motivo di ricorso; resta ferma la sentenza regionale che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento. Nulla sulle spese, poiché il contribuente non si è costituito. Decisione assunta a Roma l’11 maggio 2017 e depositata il 7 giugno 2017.

Massime di principio

  • Quando un ricorso per cassazione è notificato per posta, la sola spedizione non prova che la notificazione si sia perfezionata: occorre produrre l’avviso di ricevimento, dal quale risulti la consegna al destinatario.
  • Se l’avviso di ricevimento manca agli atti, il ricorso notificato per posta è inammissibile; un possibile errore nell’indicazione del domicilio non elimina tale requisito probatorio.
  • Una pronuncia di inammissibilità per un vizio di notificazione impedisce l’esame dei motivi di merito e lascia ferma la decisione impugnata.
  • Se la parte intimata non si costituisce, la Corte può disporre che nulla sia dovuto per le spese.

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