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Sentenza

Sentenza n. 1283/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione, dei seguenti atti: Del decreto dirigenziale n. prot. -OMISSIS- dell'8/9/25di assegnazione delle ore di sostegno all'alunna -OMISSIS- per l'anno scolastico 2025/26 e del relativo allegato di pari data, resi del Dirigente Scolastico dell'IC -OMISSIS- di -OMISSIS-, prof. ssa -OMISSIS-, con cui si stabilisce l'assegnazione all'alunna -OMISSIS- di 25 ore di sostegno settimanali a fronte di 40 ore curriculari di frequenza della stessa nonostante il riconoscimento della minore quale persona portatrice di handicap in situazione di gravità.

Giustizia amministrativa202505885

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dirigenziale di assegnazione di 25 ore settimanali di sostegno alla minore per l'anno scolastico 2025/2026, a fronte di 40 ore di frequenza curricolare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori dell'alunna)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno impugnato il decreto con cui il dirigente scolastico ha assegnato alla minore, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e affetta da disturbo dello spettro autistico, soltanto 25 ore settimanali di sostegno, nonostante la frequenza scolastica per 40 ore settimanali. Nel PEI relativo all'anno scolastico precedente era stata indicata la necessità di 40 ore di sostegno per l'anno 2025/2026; la diagnosi funzionale aveva inoltre richiesto un rapporto in deroga per gravità con il massimo delle ore consentite. I ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità della riduzione, evidenziando che essa era stata determinata esclusivamente dalla disponibilità dell'organico e dalle esigenze organizzative dell'istituto, senza considerare il fabbisogno individuale della minore. Il provvedimento è stato censurato per eccesso di potere, in particolare per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per omessa valutazione della situazione concreta e dell'evoluzione nel tempo della condizione della minore.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'amministrazione scolastica non abbia considerato l'effettivo fabbisogno della minore con disabilità grave e abbia fondato l'assegnazione su un criterio astratto e standardizzato, collegato alla tipologia di scuola e alla disponibilità dell'organico, alle esigenze organizzative e al contenimento della spesa. Tale motivazione non era calibrata sulle esigenze individuali dell'alunna e non era sorretta da un'istruttoria riferita alla sua specifica situazione e alla relativa osservazione diacronica. Il giudice ha inoltre rilevato che, anche se il PEI per l'anno in corso non era stato ancora adottato, l'amministrazione avrebbe dovuto valorizzare gli atti istruttori disponibili: il PEI dell'anno precedente, le certificazioni mediche, la diagnosi funzionale prescrivente il rapporto in deroga e l'assenza di miglioramenti della condizione soggettiva. Il provvedimento impugnato è stato annullato. In sede di riesercizio del potere, l'amministrazione deve conformarsi ai principi indicati dalla sentenza entro 15 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione, assegnando alla minore 40 ore di sostegno scolastico. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104

    Il riconoscimento della situazione di handicap grave costituisce elemento rilevante per la determinazione del fabbisogno di sostegno, da valutare in concreto.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio nel merito in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 29 c.p.a.

    È stato indicato quale fondamento dell'azione di annullamento del provvedimento illegittimo.

  • art. 2 della Costituzione

    La scuola è considerata anche luogo essenziale per lo sviluppo della personalità della minore, oltre che per l'esercizio del diritto allo studio e all'inclusione.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha fondato l'attribuzione delle spese liquidate al procuratore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nella determinazione delle ore di sostegno per un alunno con disabilità grave, l'amministrazione scolastica deve accertare e soddisfare il fabbisogno individuale effettivo, sulla base della specifica condizione dell'alunno e delle sue esigenze educative, senza poterlo comprimere mediante criteri astratti collegati alla tipologia di scuola, alla disponibilità dell'organico o al contenimento della spesa.
  • Il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria quando non espone un percorso valutativo riferito alla situazione concreta dell'alunno e all'osservazione della sua evoluzione nel tempo, limitandosi a una motivazione stereotipata o standardizzata.
  • Anche in mancanza del PEI definitivo per l'anno scolastico di riferimento, l'amministrazione deve fondare la determinazione provvisoria delle ore di sostegno sugli elementi istruttori già disponibili, tra cui il PEI dell'anno precedente, le certificazioni mediche, la diagnosi funzionale e l'assenza di miglioramenti della condizione dell'alunno.
  • Per gli alunni in situazione di disabilità grave, il sostegno può essere assegnato anche per l'intero orario scolastico quando ciò risulti necessario sulla base del fabbisogno individuale; esigenze organizzative e di contenimento della spesa non possono giustificare, da sole, una riduzione delle ore necessarie.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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