Sentenza del 19/11/2019 n. 29979 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2005. La contribuente contestava, da un lato, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta sui redditi di una società estera controllata, sostenendo che fosse applicabile l'aliquota del 27% prevista per la tassazione separata dei redditi CFC e che fosse necessario un previo avviso bonario; dall'altro, contestava l'iscrizione di ritenute alla fonte per Euro 444.789,00, ritenendo legittimo lo scomputo di precedenti eccedenze di versamento. Contestava inoltre la validità dell'appello dell'Agenzia, sottoscritto dal Capo dell'Ufficio controlli anziché dal Direttore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della contribuente. Ha ritenuto valido l'appello dell'Agenzia anche senza la produzione di una specifica delega, poiché il preposto al reparto competente si presume legittimato, salvo prova della sua estraneità all'ufficio o dell'usurpazione del potere di impugnare. Ha inoltre escluso l'obbligo di previo avviso bonario, non ravvisando incertezze oggettive nella dichiarazione: l'Ufficio aveva semplicemente rilevato la differenza tra imposta dichiarata e imposta versata. Quanto alla società estera controllata, ha confermato l'applicazione dell'aliquota del 33%, poiché la contribuente aveva dichiarato una perdita fiscale e quindi non disponeva di una propria aliquota media effettiva; il 27% costituisce solo la soglia minima dell'aliquota media applicabile quando tale aliquota esista. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia sulle ritenute alla fonte, ritenendo apparente e insufficiente la motivazione della CTR, che aveva richiamato genericamente la documentazione della contribuente senza indicare quali documenti fossero stati esaminati e quale valore probatorio avessero. La sentenza è stata cassata limitatamente a questo punto e la causa rinviata alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Consente la liquidazione delle imposte sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni e dei versamenti effettuati, con iscrizione a ruolo delle differenze dovute.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 167, commi 1 e 6, nel testo vigente ratione temporis
I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento.
Il reddito della società estera controllata è imputato per trasparenza alla controllante italiana. L'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 27%, presuppone l'esistenza di una reale aliquota media propria della controllante. Se questa ha dichiarato una perdita o non ha prodotto reddito imponibile, si applica l'aliquota ordinaria interna, all'epoca pari al 33%.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 77, nel testo vigente ratione temporis
Prevedeva l'aliquota ordinaria IRES del 33%, applicabile al reddito CFC quando la controllante non disponeva di una propria aliquota media effettiva.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti dalle dichiarazioni, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
L'avviso bonario è obbligatorio solo quando emergano incertezze rilevanti derivanti dal contenuto della dichiarazione o dal confronto con i dati disponibili all'Amministrazione. Non è necessario quando il controllo evidenzia una semplice discordanza matematica o contabile tra imposta dichiarata e imposta versata, né quando la questione riguarda soltanto l'interpretazione giuridica di una norma.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11, comma 2
L'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate è parte processuale ed è rappresentato dal Direttore o dal preposto al reparto competente, il quale si considera delegato in via generale a sottoscrivere gli atti processuali. Non occorre produrre una delega specifica, salvo contestazione e prova dell'estraneità del firmatario o dell'abusivo esercizio del potere di impugnazione.
Codice civile, art. 2697
La regola generale sull'onere della prova non impone all'Agenzia di dimostrare preventivamente, mediante produzione di una delega specifica, la legittimazione del preposto al reparto competente; spetta invece al contribuente allegare e provare l'eventuale posizione abusiva o l'estraneità del sottoscrittore.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione è deducibile solo in presenza di omesso esame di un fatto storico decisivo o di anomalie motivazionali gravi, tra cui la motivazione apparente, assolutamente mancante, perplessa o incomprensibile. Non è sufficiente lamentare una motivazione semplicemente non adeguata o non esaustiva.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso principale, la parte ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Nei controlli automatizzati ex art. 36-bis, l'Amministrazione può iscrivere direttamente a ruolo le somme risultanti dalla differenza tra imposta dichiarata e imposta versata senza inviare necessariamente un avviso bonario, salvo che emergano incertezze oggettive e rilevanti sul contenuto della dichiarazione.
- Le controversie interpretative su una norma tributaria, da sole, non fanno scattare l'obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente.
- Per i redditi di società estere controllate imputati per trasparenza, l'aliquota minima prevista dalla disciplina CFC non opera automaticamente come aliquota fissa. Se la controllante non ha un reddito imponibile e quindi non possiede una propria aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria interna vigente.
- La sottoscrizione di un atto processuale tributario da parte del preposto al reparto competente dell'Agenzia delle entrate è normalmente valida senza produzione di una delega specifica. Il contribuente deve allegare e provare concretamente l'estraneità del firmatario all'ufficio o l'abuso del potere.
- Una sentenza non può limitarsi a richiamare genericamente la documentazione prodotta: deve indicare gli elementi esaminati e spiegare perché siano idonei a dimostrare i fatti decisivi. In mancanza, la motivazione può essere considerata apparente e la decisione può essere cassata con rinvio.
- Nel giudizio di cassazione, l'accoglimento di un motivo per motivazione apparente comporta normalmente la cassazione della sentenza limitatamente al punto interessato e il rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la questione e motivare specificamente.
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