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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09693/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 25 febbraio 2025. Il primo imputato era stato condannato in appello, in continuità con il G.U.P. di Massa, a 8 anni di reclusione e 25.000 euro di multa per una pluralità di episodi di detenzione e cessione di stupefacenti commessi tra aprile e settembre 2022 tra Massa e Montignoso, in concorso e con continuazione. Il secondo imputato aveva riportato in appello, in parziale riforma, la pena di 5 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e 16.000 euro di multa per una serie di episodi analoghi commessi a Vezzano Ligure tra l'8 agosto e il 17 settembre 2022. Il primo ricorso deduceva: 1) il mancato riconoscimento dell'attenuante del comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; 2) la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73. Il secondo ricorso deduceva: 1) l'eccezione di incompetenza territoriale; 2) l'insussistenza della responsabilità penale, almeno con riguardo al capo 13; 3) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati perché, in sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione del merito probatorio: quanto all'attenuante del comma 7 e alla lieve entità, la motivazione di merito era già congrua e coerente con la giurisprudenza di legittimità; quanto all'incompetenza territoriale, la doglianza era preclusa nel rito abbreviato ex art. 438, comma 6-bis, c.p.p.; quanto al capo 13, la Corte di merito aveva fondato la responsabilità su intercettazioni e accertamenti della polizia giudiziaria; quanto alle attenuanti generiche, la limitazione della loro estensione era giustificata dalla gravità del traffico di stupefacenti contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito di appello resta quindi ferma: per il primo imputato la condanna a 8 anni di reclusione e 25.000 euro di multa; per il secondo la condanna a 5 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e 16.000 euro di multa.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    fattispecie base dei reati in materia di stupefacenti contestati agli imputati, riferita a plurimi episodi di cessione/detenzione ai fini di spaccio.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    l'ipotesi di lieve entità è stata esclusa perché la Corte di merito ha valorizzato numero delle cessioni, profitto economico, durata della condotta e tipologia delle sostanze.

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990

    l'attenuante è stata negata sulla base di ragioni già adeguatamente esaminate dai giudici di merito.

  • art. 81 c.p.

    è stata contestata la continuazione tra più episodi di reato.

  • art. 110 c.p.

    è stata contestata la partecipazione concorsuale ai fatti di spaccio.

  • art. 438, comma 6-bis c.p.p.

    nel rito abbreviato è stata ritenuta preclusa la deduzione dell'eccezione di incompetenza territoriale.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche possono essere riconosciute ma limitate nella loro massima estensione in ragione della gravità dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure sulla motivazione in una richiesta di rivalutazione alternativa del compendio probatorio: se la sentenza di merito espone una ricostruzione razionale e non illogica, il motivo è inammissibile o manifestamente infondato.
  • L'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti può essere esclusa quando emergano un numero elevato di cessioni, un significativo profitto, una condotta protratta nel tempo e una rete stabile di approvvigionamento e di contatti nel traffico di droga.
  • L'attenuante del comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 non può essere riconosciuta in cassazione se il diniego è sorretto da una motivazione di merito già congrua e coerente con i criteri giurisprudenziali.
  • Nel rito abbreviato l'eccezione di incompetenza territoriale è soggetta alle preclusioni processuali previste dall'art. 438, comma 6-bis, c.p.p., sicché la sua riproposizione in cassazione può essere respinta per ragioni di preclusione.
  • Le attenuanti generiche possono essere riconosciute ma limitate nella loro efficacia quando la gravità del fatto, specie in presenza di un traffico di stupefacenti di livello rilevante, non consenta una loro applicazione nella massima estensione.
  • In presenza di motivazione immune da illogicità e fondata su intercettazioni e riscontri investigativi, la contestazione sulla responsabilità penale è inammissibile se mira solo a sostituire una diversa lettura degli elementi probatori.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneConcorso di personeNullità processuale

Testo integrale

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