Cassazione Penale, Sentenza n. 22553/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che lo ha confermato colpevole di tre furti aggravati. Deduce due motivi: (1) vizi probatori e di motivazione (genericità/insufficienza delle prove) in relazione ai furti contestati, in particolare al furto nel centro estetico "Bella Club Center" (capo 1) e al furto della tessera ERG (capo 4), sostenendo che non sarebbe stato colto in flagranza e che non sussisterebbero elementi univoci a suo carico; (2) vizio nella determinazione della pena per aver negato le attenuanti generiche e per la sproporzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e sostanzialmente mirante a una rivalutazione del merito, non confrontandosi con la motivata ricostruzione dei fatti della Corte d'appello (che ha rilevato il ritrovamento dei beni indossati dall'imputato e la fuga seguita dall'immediato blocco all'interno dell'esercizio). Sul secondo motivo ha confermato che il giudice di merito ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, potendo fondarsi sulla mancanza di elementi positivi aggiuntivi oltre a quelli già valutati ai fini dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.4 c.p. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 173, comma 1 disposizioni attuative codice di procedura penale
Limita l'ambito dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso che non confronta specificamente la decisione impugnata o che propone censure generiche può essere dichiarato inammissibile.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante valutata dai giudici di merito; la Corte ha ritenuto che gli elementi positivi utili per attenuare la pena erano stati già valorizzati con riferimento a questa circostanza e non giustificavano ulteriore diminuzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, in caso di colpa nel ricorso, a una somma alla cassa delle ammende.
d.l. n. 137/2020, art. 23 comma 8 (convertito)
art. 23, comma 8 del d.l. n. 137/2020, convertito con legge n.176/2020 e successive modifiche
Previsione procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza la presenza delle parti e con conclusioni scritte; è stata applicata nella fase di trattazione davanti alla Corte.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 (Lule); Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014 (Morabito) e altre
Principi consolidati secondo cui: (a) il diniego delle attenuanti generiche non richiede l'esame di tutti gli elementi favorevoli, bastando il riferimento a quelli ritenuti decisivi; (b) le valutazioni discrezionali del giudice di merito su attenuanti e sanzione sono sindacabili in Cassazione solo se viziati da illogicità o insufficienza della motivazione.
Massime di principio
- Un motivo di cassazione generico che non confronta punto per punto la motivazione della sentenza impugnata è spesso dichiarato inammissibile: la Cassazione non è sede di revisione del merito.
- La disponibilità di beni riconosciuti dalla persona offesa e il loro ritrovamento addosso all'imputato, insieme a circostanze come la fuga e il blocco immediato, possono costituire un quadro indiziario sufficiente a sostenere la responsabilità per furto anche se non si è colti esattamente 'in flagrante' nel senso stretto.
- Le decisioni del giudice di merito sul riconoscimento delle attenuanti generiche godono di ampia discrezionalità e vengono riesaminate in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o carente.
- Se una circostanza positiva è già stata valorizzata ai fini di una specifica attenuante non può essere automaticamente riconsiderata per una ulteriore riduzione della pena senza motivazione convincente (divieto di raddoppio non motivato delle stesse circostanze).
- In sede di ricorso è fondamentale argomentare tempestivamente e con precisione gli errori di fatto o di diritto contestati, indicando i punti della motivazione che si ritengono illogici o erronei, per evitare l'inammissibilità per genericità.
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa nel contenuto impugnatorio, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma alla cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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