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Sentenza

Sentenza n. 4376/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5943/2024, pubblicata in data 4 aprile 2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XII Civile, all’esito del procedimento R.G. n. 20164/2022

Giustizia amministrativa202507097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Roma n. 5943/2024, recante condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione XII civile, n. 5943/2024, pubblicata il 4 aprile 2024. Tale sentenza aveva accertato la responsabilità del Ministero per l'evento dannoso del 9 gennaio 2014 e lo aveva condannato a pagare ai ricorrenti euro 13.773,00, al valore attuale della moneta, oltre interessi secondo quanto stabilito nella motivazione, nonché le spese processuali liquidate in euro 2.114,65 per esborsi ed euro 4.700,00 per compensi, oltre accessori di legge. I ricorrenti hanno depositato la documentazione comprovante il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione del titolo. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza formulare deduzioni o contestazioni sostanziali.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati i presupposti dell'actio iudicati ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. La sentenza civile azionata era passata in giudicato e, sulla base della documentazione prodotta e dell'assenza di contestazioni ministeriali, risultava non eseguita. Il giudice ha affermato che il diritto riconosciuto dal titolo e i relativi presupposti non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme spettanti, ove non già corrisposte anche parzialmente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente per materia, con facoltà di delega, incaricandolo di eseguire il giudicato nei successivi sessanta giorni, previa richiesta dei ricorrenti e senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 750,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in un provvedimento passato in giudicato quando l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la produzione del provvedimento passato in giudicato e della documentazione attestante la sua mancata esecuzione è sufficiente a dimostrare i presupposti dell'actio iudicati, in assenza di specifiche contestazioni dell'amministrazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve assicurare la piena e integrale esecuzione del titolo giudiziale, senza poter rimettere in discussione i presupposti sostanziali del diritto già riconosciuto con il giudicato.
  • In presenza di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • Quando l'esecuzione commissariale rientra nei compiti istituzionali e nell'onnicomprensività della retribuzione di un dirigente pubblico, non deve essere liquidato alcun compenso ulteriore per l'attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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