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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15048/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda del fallimento di ottenere la declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, di un accordo con cui la società poi fallita aveva riconsegnato alla controparte quattro autoveicoli industriali acquistati in precedenza, assumendo di non poter corrispondere il prezzo. In primo grado e in appello il fallimento ha sostenuto che si trattasse di una datio in solutum revocabile ai sensi dell’art. 67 l.fall. e, in cassazione, ha articolato cinque censure: 1) violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. per avere la corte d’appello trattato come nova l’allegazione sulla carenza di data certa dei documenti della controparte; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per avere applicato il principio di non contestazione come prova legale; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per l’asserita inapplicabilità di tale principio quando una parte sia il curatore nel giudizio revocatorio; 4) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere ritenuto nuove in appello le argomentazioni di diritto sulla necessità che il contraente in bonis agisca giudizialmente prima del fallimento per far accertare la risoluzione; 5) violazione degli artt. 72 l.fall., 1453, 1454 e 1456 c.c. e art. 2704 c.c., sostenendo che la risoluzione invocata dalla controparte sarebbe opponibile alla massa solo se già fatta valere prima del fallimento con atti aventi data certa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si fondava sulla sola opponibilità dei documenti, sul principio di non contestazione o sul divieto di nova in appello, ma sul rilievo decisivo che il fallimento non aveva fornito adeguata prova della dedotta datio in solutum. Poiché tale autonomia argomentativa della sentenza d’appello è rimasta non attaccata in modo specifico, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67 l.fall.

    richiamato come base della domanda revocatoria fallimentare proposta contro l'atto di restituzione dei veicoli, sia in via principale sia subordinata.

  • art. 2704 c.c.

    evocato in relazione all'opponibilità alla massa dei documenti privi di data certa; la Corte di merito ne ha discusso ma la Cassazione ha ritenuto la questione non decisiva rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per contestare la pretesa novità in appello di alcune allegazioni e questioni di diritto; la Cassazione ha rilevato che la censura non investiva la reale ratio della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per sostenere che la corte d'appello avrebbe travalicato il thema decidendum; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non centrato sulla ratio decidendi.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare l'uso del principio di non contestazione come prova legale; la censura non è stata ritenuta decisiva rispetto al fondamento effettivo della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato sia per criticare l'applicazione del principio di non contestazione sia per sostenerne l'inapplicabilità al curatore; anche tali doglianze sono state giudicate non pertinenti alla ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso volto a denunciare un vizio processuale.

  • art. 72 l.fall.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'opponibilità della risoluzione del contratto nell'ambito dei rapporti pendenti; la Corte non ha esaminato nel merito la tesi per difetto di attacco alla ratio decidendi.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 1454 e 1456 c.c. per sostenere la disciplina della risoluzione del contratto per inadempimento.

  • art. 1454 c.c.

    richiamato per affermare che la risoluzione tramite diffida ad adempiere dovrebbe essere fatta valere prima del fallimento per essere opponibile.

  • art. 1456 c.c.

    richiamato per affermare che la clausola risolutiva espressa, per essere opposta alla massa, deve essere stata azionata prima dell'apertura della procedura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando le censure non colpiscono la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si limitano a contestare argomentazioni accessorie o svolte ad abundantiam.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla mancata prova di un fatto costitutivo, il ricorrente deve censurare specificamente tale autonoma ragione decisoria; in difetto, ogni ulteriore doglianza su profili processuali o probatori resta irrilevante.
  • Il principio di non contestazione, l'opponibilità dei documenti privi di data certa e il divieto di nova in appello sono questioni che non scalfiscono la decisione se il punto decisivo resta l'insufficienza della prova del fatto dedotto dalla parte attrice.
  • In una revocatoria fallimentare, chi invoca l'inefficacia di un accordo deve fornire prova adeguata della natura e del contenuto dell'operazione allegata, non potendo limitarsi a richiamare documenti che, per il loro tenore, siano compatibili con una diversa ricostruzione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoria
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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