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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25687/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La società ha licenziato la lavoratrice per le dichiarazioni rese come testimone in un procedimento civile promosso dalla sorella contro la datrice di lavoro. Secondo la contestazione disciplinare, la lavoratrice aveva affermato che, sebbene esistesse una check-list da compilare in caso di malfunzionamento dei macchinari, l’azienda non consentiva di utilizzarla per evitare che emergessero problemi di sicurezza. Il Tribunale di Velletri, senza istruttoria, ha dichiarato nullo il licenziamento per ritorsione e motivo illecito, ritenendo insussistente il fatto disciplinare; ha disposto la reintegrazione e il risarcimento ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970, oltre alle spese. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1369/2025 depositata l’8 aprile 2025, ha confermato la decisione, ritenendo la deposizione inidonea a ledere l’immagine della società perché rimasta nell’ambito processuale, e quindi irrilevanti le prove richieste sulla sua falsità; ha inoltre respinto la censura sulla quantificazione dell’indennità. La società ha proposto cinque motivi: (1) motivazione apparente e violazione dei doveri di correttezza, buona fede, diligenza, fedeltà e della disciplina della giusta causa, per l’esclusione del rilievo disciplinare della condotta; (2) violazione delle norme sul diritto alla prova e sull’onere probatorio, per avere omesso l’istruttoria sulla fondatezza dell’addebito; (3) violazione dell’art. 40 del CCNL, assumendo che la condotta rientrasse nella previsione contrattuale; (4) violazione delle norme sul licenziamento e sul motivo illecito, per avere desunto la ritorsività dalla sola insussistenza dell’addebito; (5) violazione dell’art. 18, comma 2, l. n. 300/1970, in relazione alla quantificazione dell’indennità risarcitoria.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione della lavoratrice sull’inammissibilità del ricorso per mancata intimazione dei procuratori antistatari: l’impugnazione non deve necessariamente essere proposta anche nei loro confronti, pur potendo cadere il capo sulla distrazione delle spese insieme a quello sulle spese. Ha dichiarato inammissibile la documentazione depositata dalla controricorrente con la memoria, perché estranea ai casi ammessi dall’art. 372 c.p.c. Ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato nei limiti indicati. I motivi sono stati esaminati congiuntamente: la Corte d’appello ha errato nel negare in astratto ogni possibile rilevanza disciplinare alla deposizione e nel rifiutare l’istruttoria sulla sua eventuale falsità. Il dovere di testimoniare non esclude che dichiarazioni consapevolmente o colpevolmente non veritiere, lesive della reputazione datoriale e idonee per contenuto, contesto e gravità a incidere sul vincolo fiduciario, possano assumere rilievo disciplinare; la gravità concreta e la proporzionalità della sanzione devono tuttavia essere valutate. È stata inoltre censurata la conferma della nullità per ritorsione: tale nullità richiede la prova che l’intento ritorsivo sia stato il motivo esclusivo e determinante del licenziamento. L’insussistenza o la sproporzione dell’addebito non dimostrano automaticamente la ritorsione; occorre verificare se la ragione disciplinare sia meramente formale o apparente, o così inconsistente da costituire un pretesto, e valutare gli eventuali ulteriori elementi presuntivi. Il terzo motivo, relativo all’art. 40 CCNL, e il quinto, sulla quantificazione dell’indennità, sono rimasti assorbiti. La Corte ha accolto il ricorso per quanto di ragione, cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    Parimenti in via preliminare, occorre dichiarare l’inammissibilità della produzione documentale depositata dalla difesa della controricorrente unitamente alla memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., poiché non riguarda né la nullità della sentenza impugnata né l’ammissibilità del ricorso o del controricorso, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.

    La produzione documentale in cassazione è inammissibile se non riguarda la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    E’ noto come anche la condotta extralavorativa sia «suscettibile di rilievo disciplinare, dal momento che il lavoratore è tenuto all'adempimento non solo degli obblighi tipicamente connessi all'esecuzione della prestazione ma anche di quelli ulteriori, accessori e complementari rispetto ai primi, che trovano la loro fonte nei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., la cui violazione è suscettibile di integrare giusta causa di licenziamento ove abbia un riflesso - sia pure solo potenziale - sulla funzionalità del rapporto, compromettendo irrimediabilmente l'aspettativa di un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa, ovvero sia idonea ad arrecare grave pregiudizio (anche non necessariamente di ordine economico) agli scopi aziendali»

    Anche una condotta extralavorativa può avere rilievo disciplinare quando viola i doveri di correttezza e buona fede e incide, anche solo potenzialmente, sulla funzionalità del rapporto o arreca grave pregiudizio agli scopi aziendali.

  • art. 2105 c.c.

    Occorrerà poi verificare in concreto se, alla luce del dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., letto in rapporto ai più generali canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., il comportamento del lavoratore in violazione di detti obblighi di protezione e contrario ai doveri derivanti dal suo inserimento nell'organizzazione imprenditoriale sia comunque idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario in quanto sussumibile nell'ambito della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

    La violazione dei doveri di fedeltà e protezione va valutata concretamente, in rapporto ai canoni di correttezza e buona fede, per stabilire se abbia compromesso irreparabilmente il vincolo fiduciario e integri una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo.

  • art. 21 Cost.

    A proposito delle dichiarazioni rese dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, le stesse possono innanzitutto costituire esercizio di un diritto che trova il suo fondamento nell'art. 21 della Costituzione, che riconosce alla generalità dei consociati la libertà di manifestare il proprio pensiero, cui si aggiunge l'art. 1 della l. n. 300/70, secondo cui tutti i lavoratori hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sul luogo di lavoro.

    Le dichiarazioni del lavoratore possono costituire esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, ma tale libertà incontra i limiti posti a tutela dell’onore, della reputazione e del decoro.

  • art. 1 l. n. 300/1970

    A proposito delle dichiarazioni rese dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, le stesse possono innanzitutto costituire esercizio di un diritto che trova il suo fondamento nell'art. 21 della Costituzione, che riconosce alla generalità dei consociati la libertà di manifestare il proprio pensiero, cui si aggiunge l'art. 1 della l. n. 300/70, secondo cui tutti i lavoratori hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sul luogo di lavoro.

    La norma riconosce ai lavoratori la libertà di manifestare il proprio pensiero sul luogo di lavoro, nei limiti della tutela dei diritti della persona e dei beni protetti del datore.

  • art. 2 Cost.

    Tale esercizio del diritto incontra un limite nella tutela dell'onore, della reputazione e del decoro del datore di lavoro, beni-interessi che costituiscono riflesso di diritti fondamentali della persona tutelati quali valori essenziali della dignità dell'uomo, «sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità» (art. 2 Cost.), e che rappresentano diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti anche per gli enti collettivi, in quanto compatibili con l'assenza di fisicità del titolare.

    La tutela costituzionale della dignità e dei diritti della personalità comprende, nei limiti compatibili con la loro natura, anche l’onore, la reputazione e il decoro degli enti collettivi.

  • artt. 244 e ss. c.p.c.

    Il testimone non è libero di scegliere l’occasione e la forma della comunicazione; deve rispondere alle domande ammesse; è obbligato a dire la verità; non può certamente essere sanzionato per avere reso una versione sfavorevole alla parte datoriale, né per eventuali inesattezze o ambiguità della deposizione.

    La testimonianza è una funzione processuale regolata dalla legge: il lavoratore non può essere sanzionato per avere riferito una versione sfavorevole al datore o per inesattezze e ambiguità, ferma la possibile rilevanza disciplinare di dichiarazioni non veritiere nei termini precisati dalla decisione.

  • art. 372 c.p.

    Le stesse costituiscono adempimento di una funzione processuale pubblicistica disciplinata dagli artt. 244 e ss. c.p.c., oltre che dall’art. 372 c.p.

    La Corte richiama la disciplina della testimonianza quale funzione processuale pubblicistica; precisa che il corretto adempimento dell’obbligo processuale non può, di per sé, determinare conseguenze pregiudizievoli nel rapporto di lavoro.

  • art. 1345 c.c.

    Tuttavia, l’accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un’ipotesi di legittima risoluzione del rapporto.

    La nullità per motivo illecito richiede che l’intento ritorsivo sia stato l’unico motivo determinante del recesso, anche in presenza di altri fatti potenzialmente idonei a giustificarlo.

  • art. 1324 c.c.

    Per l’art. 1345 c.c. il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe, disposizione applicabile anche agli atti negoziali unilaterali ex art. 1324 c.c.

    La disciplina del motivo illecito dell’art. 1345 c.c. è applicabile anche agli atti negoziali unilaterali, secondo quanto affermato dalla Corte.

  • art. 1343 c.c.

    Per l’art. 1345 c.c. il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe, disposizione applicabile anche agli atti negoziali unilaterali ex art. 1324 c.c. (cfr. Cass. n. 15093/2009; Cass. n. 25161/2014), laddove essi siano finalizzati esclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli ed antisociali, rinvenendosi l’illiceità del motivo, al pari dell’illiceità della causa, a mente dell’art. 1343 c.c., nella contrarietà dello stesso a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

    L’illiceità del motivo è ravvisabile nella sua contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume; nel licenziamento ritorsivo, l’atto deve essere diretto esclusivamente a una finalità illecita.

  • art. 18, comma 1, l. n. 300/1970

    Sin da Cass. n. 3930/1979, questa Corte riconduce l’ipotesi dell’atto di licenziamento che rappresenti «l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta» (cfr. Cass. n. 17087/2011; Cass. n. 24648/2015), all’istituto codicistico dell’atto nullo perché determinato da un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., con riconoscimento legislativo espresso nel comma 1 dell’art. 18 St. lav. novellato che riserva ad esso la più ampia tutela.

    Il licenziamento ritorsivo è ricondotto alla nullità per motivo illecito determinante e riceve la tutela prevista dall’art. 18, comma 1, dello Statuto dei lavoratori.

  • art. 18, comma 2, l. n. 300/1970

    Il quinto motivo deduce: «ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 2, legge 300/1970», criticando la pronuncia sotto il profilo della quantificazione dell’indennità risarcitoria liquidata in favore della lavoratrice.

    La censura sulla quantificazione dell’indennità risarcitoria è rimasta assorbita dall’accoglimento delle altre doglianze e la Corte non ha deciso nel merito il criterio di liquidazione.

  • art. 5 l. n. 604/1966

    Il secondo motivo denuncia: «ex art. 360, comma 1, n. 4 – violazione delle disposizioni processuali che codificano il diritto alla prova: artt. 115, 116, 132 n. 4 c.p.c., nonché, anche in relazione all’art. 2697 c.c., all’art. 5 Legge 604/1966, agli artt. 183, comma 7, 184 e 187 c.p.c. e art. 421 c.p.c.»

    La disposizione è richiamata nell’esposizione della censura relativa al diritto alla prova e all’omessa istruttoria; la Corte accoglie le doglianze sul punto perché la falsità delle dichiarazioni e la loro rilevanza disciplinare non potevano essere escluse in astratto.

  • art. 2697 c.c.

    Si è precisato che «l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio» e che si tratta «di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni».

    Grava sul lavoratore che deduce la ritorsione l’onere di provare sia l’esistenza del motivo ritorsivo sia il suo carattere determinante; la prova può fondarsi su presunzioni.

Massime di principio

  • Anche una condotta extralavorativa può assumere rilievo disciplinare quando, in violazione dei doveri di correttezza, buona fede e fedeltà, incida sulla funzionalità del rapporto o arrechi grave pregiudizio agli scopi aziendali; la sanzione espulsiva richiede comunque una valutazione concreta della gravità e della lesione del vincolo fiduciario.
  • La deposizione testimoniale resa dal lavoratore non è sovrapponibile al libero esercizio del diritto di critica: il lavoratore non può essere sanzionato per avere testimoniato contro il datore né per inesattezze o ambiguità. Può però assumere rilievo disciplinare una dichiarazione consapevolmente o colpevolmente non veritiera che, per contenuto, contesto e gravità, sia idonea a incidere sul vincolo fiduciario.
  • La circostanza che una dichiarazione sia stata resa in giudizio e abbia circolazione limitata non esclude in astratto la sua possibile attitudine lesiva o la rilevanza disciplinare; tali circostanze possono incidere sulla valutazione della gravità e della proporzionalità della sanzione.
  • La possibile rilevanza disciplinare della condotta non comporta automaticamente la legittimità del licenziamento: occorre accertare in concreto se la condotta integri giusta causa o giustificato motivo soggettivo e se abbia compromesso irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
  • La nullità del licenziamento per ritorsione richiede la prova che l’intento ritorsivo abbia costituito il motivo esclusivo e determinante del recesso. La sproporzione della sanzione o l’insussistenza dell’addebito non rendono automaticamente ritorsivo il licenziamento: occorre verificare se la ragione addotta sia apparente o pretestuosa e considerare gli ulteriori elementi, anche presuntivi, rilevanti.
  • L’onere di provare l’esistenza del motivo ritorsivo e la sua efficacia determinante grava sul lavoratore che deduce la ritorsione; la prova può essere fornita mediante presunzioni.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàOnere della prova

Testo integrale

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