Sentenza n. 476/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, - del provvedimento prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- con il quale il Prefetto della Provincia di Arezzo ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di Arezzo -OMISSIS- del -OMISSIS-; - del provvedimento del Questore di Arezzo -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale il quest'ultimo ha rigettato la richiesta di revoca del provvedimento D.A.Spo nr. -OMISSIS-; di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di revoca del DASPO e provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico, con riduzione della durata interdittiva da otto a sei anni
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il nuovo diniego di revoca del DASPO, adottato dal Questore in riedizione del potere dopo una precedente sentenza di annullamento per difetto di istruttoria, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte del Prefetto. Ha dedotto la violazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989, il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione, il travisamento dei fatti, l'illogicità manifesta, la contraddittorietà della motivazione e la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione non avesse dimostrato la sua partecipazione agli scontri verificatisi presso un'area di servizio autostradale né lo svolgimento di condotte idonee a fondare un giudizio di pericolosità, essendosi limitata a valorizzare la sua presenza sul posto e l'appartenenza a un gruppo ultras. Ha inoltre evidenziato l'intervenuta archiviazione del procedimento penale, nella quale era stata ritenuta verosimile la presenza sul posto ma non provata la partecipazione attiva alla rissa o al danneggiamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi i provvedimenti impugnati. Ha rilevato che il nuovo diniego del Questore e il provvedimento prefettizio riproponevano gli stessi vizi già accertati nella precedente sentenza, senza una effettiva riedizione dell'istruttoria. L'Amministrazione aveva fondato la valutazione di pericolosità sulla sola presenza del ricorrente nell'area di servizio subito dopo gli scontri e sulla sua appartenenza al gruppo ultras, senza acquisire elementi concreti idonei a dimostrare una condotta attiva o comunque un comportamento pericoloso. Non era stata adeguatamente considerata neppure l'archiviazione del procedimento penale, dalla quale emergeva l'assenza di prove incontrovertibili della partecipazione del ricorrente agli episodi violenti. Il difetto di istruttoria è stato ritenuto fondato e assorbente. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di 3.000 euro, oltre oneri di legge, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 6, comma 15, l. 13 dicembre 1989, n. 401
a seguito dei disordini avvenuti l’8 gennaio 2023, presso l’Area di Servizio “Badia al Pino Est” dell’autostrada A1
La disposizione costituisce la base normativa del DASPO adottato nei confronti del ricorrente; il suo mantenimento o la mancata revoca richiedono comunque un'istruttoria concreta sulla condotta e sulla pericolosità dell'interessato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato per la fissazione dell'udienza di merito dopo la camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel riesercizio del potere successivo all'annullamento giurisdizionale di un diniego di revoca del DASPO per difetto di istruttoria, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva e non può limitarsi a riproporre le medesime ragioni già ritenute insufficienti dal giudice.
- La mera presenza di una persona nel luogo in cui si sono verificati scontri tra tifoserie e la sua appartenenza a un gruppo ultras non dimostrano, da sole, né la partecipazione attiva agli episodi violenti né una concreta pericolosità idonea a giustificare il mantenimento del DASPO.
- Il mantenimento del DASPO richiede l'individuazione di elementi di fatto concreti e verificabili riferibili alla condotta dell'interessato; in assenza di tali elementi, il provvedimento è viziato per difetto di istruttoria.
- Nel riesaminare la richiesta di revoca del DASPO, l'Amministrazione deve considerare anche l'archiviazione del procedimento penale concernente i medesimi fatti, soprattutto quando essa evidenzi l'assenza di prove della partecipazione attiva dell'interessato.
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