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Legge

L.R. Liguria 40/2013

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2014.

Normativa regionaleL.R. Liguria 40/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 40/2013 modifica e semplifica numerose norme regionali in materia urbanistica-edilizia, appalti, abitativo, sport, ambiente, lavoro, pesca, demanio e patrimonio. Introduce anche misure transitorie su proroghe edilizie e liquidazione delle comunità montane. È entrata in vigore il 27 dicembre 2013; diversi interventi sono oggi superati o limitati a termini già scaduti.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014 della Regione Liguria

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014

La legge regionale della Liguria n. 40 del 23 dicembre 2013 interviene in modo trasversale su numerose discipline regionali, con finalità di modifica, semplificazione e adeguamento normativo. Molte previsioni riguardano urbanistica ed edilizia, ma sono presenti anche interventi su appalti, patrimonio, ambiente, lavoro, sport, pesca e liquidazioni di enti soppressi.

Ambito e finalità generali

Il provvedimento è dichiarato urgente ed è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi il 27 dicembre 2013. La legge è costruita come insieme di disposizioni collegate alla manovra finanziaria 2014 e mira a rendere più efficace l’azione amministrativa regionale.

Interventi su foreste, abitazione, appalti e sport

Sul versante forestale viene aggiornata la disciplina del materiale vegetale, ammettendo la trasformazione in sito secondo le modalità regolamentari previste. In materia abitativa si estende l’operatività del fondo per i mutui prima casa anche a persone fisiche in difficoltà nel reperimento di garanzie aggiuntive e si consente che il fondo sia integrato da conferimenti pubblici e privati previa approvazione regionale. Si aggiungono inoltre interventi di recupero e nuova costruzione legati alla valorizzazione di patrimoni immobiliari pubblici o di società pubbliche tra quelli considerati dalla disciplina regionale.

Nel settore dei contratti pubblici viene precisata la nomina di due supplenti in possesso dei requisiti richiesti e si chiarisce che l’ufficiale rogante riceve anche gli atti pubblici posti in essere dalla Regione quale Stazione Unica Appaltante nelle procedure di gara previste dalla normativa finanziaria 2003. In materia sportiva, la Regione può concedere ogni anno contributi in conto capitale pari al 50% della spesa ammissibile per gli interventi previsti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Edilizia, titoli abilitativi e agibilità

Una parte rilevante della legge modifica la disciplina edilizia regionale. Vengono ridefiniti gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche per edifici crollati o demoliti, con particolare attenzione agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Per le zone omogenee A e le aree assimilabili, la SCIA per interventi con modifica della sagoma è subordinata all’adozione delle deliberazioni previste dalla normativa statale e non può comunque iniziare prima di trenta giorni dalla presentazione.

La legge disciplina anche il rilascio del permesso di costruire in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, stabilendo che il termine decorra dal rilascio del relativo atto di assenso e che il procedimento sia concluso con provvedimento espresso. Se l’atto di assenso è negato, la domanda si intende respinta. Per l’agibilità si introduce la possibilità di richiederla per singoli edifici, porzioni funzionalmente autonome o singole unità immobiliari, al ricorrere di specifiche condizioni sulle opere strutturali, gli impianti e le urbanizzazioni. È inoltre prevista una dichiarazione alternativa del direttore dei lavori o di un professionista abilitato, accompagnata da controllo a campione dei comuni almeno annuale su almeno il 30% delle pratiche. In caso di esito negativo, il comune ordina l’adeguamento e restano fermi i poteri di vigilanza e autotutela.

Semplificazioni in materia edilizia e urbanistica

Il testo amplia e chiarisce varie ipotesi di interventi edilizi assoggettabili a SCIA o a diverso titolo abilitativo, ridefinendo la classificazione di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, varianti con modifica della sagoma e interventi nelle zone A o assimilabili. Viene anche disciplinata la possibilità per l’interessato di chiedere allo SUE l’acquisizione preventiva degli atti di assenso necessari oppure di presentare contestualmente SCIA e istanza di acquisizione, con efficacia differita della SCIA fino al completamento dell’istruttoria o dell’esito della conferenza di servizi.

È prevista inoltre una disciplina sostitutiva regionale: se i comuni non individuano entro il 30 giugno 2014 le aree nelle zone omogenee A in cui non è applicabile la SCIA, la Regione attiva il potere sostitutivo, diffidando il comune e nominando, in caso di inerzia, il sindaco quale commissario ad acta.

Proroghe edilizie e disciplina transitoria

Per i titoli abilitativi rilasciati o formatisi e per DIA e SCIA presentate prima del 21 agosto 2013 si applicano le proroghe dei termini previste dalla normativa statale sul rilancio dell’economia. Inoltre, il termine di applicazione di una precedente misura regionale di rilancio dell’attività edilizia viene prorogato dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2015. Un’ulteriore proroga porta dal 31 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014 il termine previsto da altra legge regionale collegata alla legge finanziaria 2011.

Demanio, patrimonio, ARTE e liquidazione delle comunità montane

In tema di demanio e patrimonio, le ARTE non sono tenute all’integrale applicazione della disciplina regionale, in considerazione della loro autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile, e devono dotarsi di un regolamento per l’alienazione del proprio patrimonio improntato ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e concorrenza.

Per le comunità montane soppresse si disciplina la liquidazione dei crediti verso i comuni: i commissari liquidatori possono approvare piani di rientro fino a quindici annualità, senza interessi, calcolati sulla sola quota capitale. È prevista anche la cessione dei crediti alla Regione Liguria a compensazione dei debiti degli enti in liquidazione. Dal 1° gennaio 2019 la Regione sospende i pagamenti ai comuni che non abbiano approvato i piani di rientro. I commissari possono inoltre cedere gratuitamente beni mobili, arredi e attrezzature prive di valore economico ai comuni interessati e, senza nulla osta della Giunta, vendere beni mobili e registrati di valore inferiore a 10.000 euro secondo la normativa vigente.

Ambiente, educazione ambientale e ARPAL

La legge aggiorna il ruolo di ARPAL e la disciplina dell’educazione ambientale. Il sistema regionale è articolato in un centro regionale di educazione ambientale e in centri locali promossi da enti parco e comuni capoluogo o associati sopra la soglia demografica prevista. Il centro regionale coordina le attività, promuove la collaborazione tra i soggetti dello sviluppo sostenibile e cura la progettazione dei programmi e della comunicazione interna al sistema. La Giunta regionale definisce l’organizzazione del sistema e programma triennalmente le attività di informazione ed educazione ambientale, con attuazione annuale nei limiti delle risorse disponibili. È inoltre esteso il riferimento alle acque interne nella disciplina di settore.

Lavoro, terzo settore, sismica e pesca

Nel campo della sicurezza e qualità del lavoro si stabilisce che il registro degli infortuni non è soggetto a vidimazione da parte dell’organo di vigilanza territoriale. Nel testo unico sul terzo settore si precisa che alcune disposizioni non si applicano quando la disciplina nazionale preveda diversamente.

In materia sismica si escludono dall’ambito di applicazione del titolo alcuni interventi individuati dalla Giunta regionale, fermo restando l’obbligo degli adempimenti per le opere in cemento armato e metalliche previsti dal d.P.R. 380/2001. Nel settore pesca e acquacoltura si amplia la platea dei soggetti beneficiari delle misure regionali, includendo cooperative e associazioni nazionali rappresentative, e si estende l’applicazione della modifica anche alle domande presentate nel 2013 per un bando di assistenza tecnica.

Norme abrogate o superate

Nel testo risultano espressamente abrogati l’articolo 18 della l.r. 18/1999 e, successivamente per effetto di altre leggi, l’articolo 23 e l’articolo 28 della presente legge, nonché l’articolo 29 relativo al collaudo tecnico-amministrativo di strutture dedicate alla nautica da diporto. Tali previsioni non risultano quindi più utilmente applicabili.

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