L.R. Liguria 41/2013
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE LIGURIA (LEGGE FINANZIARIA 2014)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge definisce per il 2014 i limiti di indebitamento e di spesa della Regione Liguria, proroga alcuni mutui, disciplina anticipazioni per programmazione comunitaria e FSC 2014/2020, introduce tagli a consulenze, trasferte, formazione, auto e arredi, e interviene su tributi regionali, sanità, farmacie disagiate e addizionale IRPEF. Molte misure hanno efficacia limitata al solo anno 2014 o al solo anno d’imposta 2013.
Legge finanziaria 2014 della Regione Liguria
Legge finanziaria 2014 della Regione Liguria
La legge detta le principali misure finanziarie per l’esercizio 2014 della Regione Liguria, fissando limiti di indebitamento, vincoli di spesa e alcune autorizzazioni di intervento su sanità, programmazione comunitaria, tributi regionali e sostegno a specifiche categorie di soggetti. Molte disposizioni hanno efficacia limitata al 2014 o a singoli periodi d’imposta.
Indebitamento e equilibrio di bilancio
Per il 2014 è fissato in 100 milioni di euro il livello massimo di indebitamento autorizzabile con legge di bilancio. È inoltre prorogata, per il solo anno 2014, l’autorizzazione alla contrazione di mutui o altre forme di indebitamento per coprire il saldo finanziario negativo degli esercizi 2007 e 2008.
La legge vincola le maggiori risorse derivanti dalle misure introdotte e dalla gestione del bilancio al perseguimento degli obiettivi di indebitamento netto indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2014-2016. La gestione del bilancio di previsione 2014 deve comunque assicurare il rispetto del Patto di stabilità interno secondo la normativa statale.
Programmi di spesa e investimenti
Il programma degli investimenti in sanità è finanziato per il 2014 con 152.197.132,32 euro.
Nelle more dell’approvazione definitiva delle programmazioni 2014/2020, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare:
- fino a 7.000.000 euro per l’avvio degli interventi della programmazione comunitaria 2014/2020;
- fino a 3.000.000 euro per l’avvio degli interventi della programmazione FSC 2014/2020.
Le anticipazioni devono essere utilizzate secondo la normativa di riferimento e sono finalizzate a consentire l’attivazione tempestiva dei primi interventi indifferibili.
Interventi a favore di enti e agenzie regionali
È modificata la disciplina dei contributi previsti dalla legge finanziaria 2010, consentendo che essi siano concessi direttamente, con le medesime finalità, all’Agenzia prevista dalla riforma del trasporto pubblico regionale e locale e a FI.L.S.E. S.p.A., per attivare strumenti finanziari di supporto anche tramite quelli previsti dalla legge sulla riforma del trasporto pubblico.
Per ARPAL è previsto un contributo annuale di 50.000 euro per potenziare le attività di controllo e vigilanza ambientale sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sulla radioattività ambientale, nonché la gestione del catasto delle sorgenti. Le modalità di concessione e utilizzo sono demandate alla Giunta regionale.
Contenimento della spesa: consulenze, pubblicità, sponsorizzazioni, trasferte, formazione, auto, arredi e locazioni
La legge introduce limiti e riduzioni di spesa per il 2014 su diverse voci correnti, applicabili anche, con alcune eccezioni, agli enti del settore regionale allargato e alle società in house.
Studi e incarichi di consulenza
La spesa complessiva per studi e consulenze nel 2014 non può superare l’80% degli impegni assunti nel 2013 per le stesse finalità. Sono esclusi, tra l’altro, incarichi finanziati con fondi comunitari o vincolati, incarichi tecnici connessi a programmi comunitari, difesa in giudizio, incarichi per sicurezza, privacy, antincendio e pubblica sicurezza, incarichi a società in house per attività istituzionali, incarichi per l’OIV e incarichi di stima o progettazione connessi a trasferimenti o alienazioni immobiliari.
Gli incarichi svolti da dipendenti degli enti del settore regionale allargato a favore della Regione o di altri enti del medesimo settore devono essere gratuiti, salvo rimborso spese, con adeguamento degli atti convenzionali entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza
La relativa spesa 2014 non può superare quella impegnata nel 2013. Sono escluse le spese coperte da fondi comunitari o nazionali vincolati e la pubblicità legale o finanziaria obbligatoria. Per gli enti sanitari del settore allargato la pubblicità istituzionale è ammessa solo per ragioni strettamente sanitarie e nel rispetto delle indicazioni AGCOM.
Sponsorizzazioni
Per il 2014 la Regione non può effettuare spese per sponsorizzazioni; il divieto si estende anche agli enti del settore regionale allargato e alle società in house.
Trasferte
La spesa per trasferte, anche estere, del personale dirigente e dipendente non può superare nel 2014 quella del 2013. Il limite può essere superato con provvedimento motivato della Giunta o dell’organo di vertice per partecipazione a organismi istituzionali di raccordo tra Regioni, autonomie locali e Stato, agli organismi di monitoraggio del Patto per la salute e a riunioni ufficiali convocate dalla Regione. Sono escluse le trasferte finanziate con fondi comunitari e quelle per funzioni ispettive, di verifica e controllo.
Formazione
La spesa per formazione del personale dirigente e dipendente nel 2014 non può superare quella impegnata nel 2011. Sono escluse le spese dovute per obblighi normativi e quelle finanziate con fondi comunitari. Le regole si applicano anche agli enti del settore regionale allargato, salvo aziende sanitarie e ARPAL per i corsi ECM.
Servizio automobilistico regionale
La Regione attua i vincoli statali di contenimento della spesa per autovetture. Inoltre, la spesa per manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi nel 2014 non può superare il 50% della spesa impegnata nel 2013 per le stesse finalità. Fino al 31 dicembre 2015 è vietato acquistare autovetture o stipulare leasing finanziari su autovetture, salvo le ipotesi previste dalla normativa statale richiamata. Sono previste eccezioni per contratti pluriennali già in essere, per autovetture del Corpo Forestale dello Stato e della Protezione civile, per fondi comunitari o vincolati e per funzioni ispettive, di verifica e controllo.
Mobili e arredi
La spesa 2014 per l’acquisto di mobili e arredi non può superare il 20% della media degli impegni assunti negli anni 2010 e 2011.
Locazioni passive
Alle locazioni passive della Regione si applicano le disposizioni statali di contenimento richiamate. In caso di rinnovo di contratti in scadenza dalla data di entrata in vigore della legge, deve essere applicata una riduzione almeno pari a quella prevista dalla normativa statale.
Attuazione dei limiti di spesa e blocco degli impegni
La Giunta regionale deve adottare entro 30 giorni i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa relativi a consulenze, pubblicità e rappresentanza, trasferte, formazione, autovetture, arredi e locazioni. Fino a tale adozione non possono essere assunti impegni sulle relative spese.
Gli organi di vertice degli enti del settore regionale allargato devono adottare gli analoghi provvedimenti entro 60 giorni e trasmetterli alla Regione.
Patrimonio regionale e concessioni gratuite
Per le concessioni gratuite di beni immobili regionali a favore di enti pubblici, anche se basate su normative speciali regionali di settore, dall’entrata in vigore della legge si applica un canone ricognitorio ai sensi della disciplina regionale sul demanio e patrimonio.
Tributi regionali e contenzioso
In materia di sanzioni amministrative tributarie, è sostituita la disciplina della tutela giurisdizionale: per le controversie sulla contestazione delle sanzioni è ammesso ricorso giurisdizionale secondo il processo tributario di cui al d.lgs. 546/1992.
Per la tassa automobilistica regionale, la legge chiarisce che:
- la consegna del veicolo a commercianti mediante procura a vendere e la sola fattura di vendita non sospendono l’obbligo di pagamento;
- i commercianti devono trascrivere al PRA il titolo di proprietà dei veicoli ricevuti;
- l’obbligo è interrotto dal periodo fisso successivo alla scadenza della tassa pagata fino al mese precedente la rivendita;
- in caso di vendita, il concessionario resta tenuto al pagamento fino alla trascrizione al PRA;
- il fermo amministrativo non fa venir meno l’obbligo tributario;
- i veicoli della Giunta regionale o del Consiglio regionale risultanti proprietari o utilizzatori in leasing o noleggio lungo termine sono esentati dal tributo.
IRAP e addizionale regionale IRPEF
La legge modifica la disciplina IRAP regionale prevedendo un aumento di 1 punto percentuale per i soggetti che svolgono specifiche attività energetiche, petrolifere, postali e di telecomunicazione, individuate tramite codici ATECO 2007; rileva l’attività principale esercitata.
È inoltre prevista, per il solo anno d’imposta 2013, una variazione dell’addizionale regionale IRPEF:
- nessuna maggiorazione per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- maggiorazione dello 0,50% per i redditi superiori a 28.000 euro, applicata all’intero reddito complessivo;
- correzione attenuata per i redditi compresi tra 28.000,01 e 28.142,46 euro.
Il minor gettito stimato è compensato dalla revoca di pari importo dell’autorizzazione all’impegno prevista sulla precedente legge di bilancio.
Farmacie disagiate e assistenza farmaceutica
Per garantire la capillarità dell’assistenza farmaceutica, la Regione istituisce un contributo annuale a favore delle farmacie a basso fatturato. Il contributo spetta alle farmacie con volume d’affari IVA non superiore a 150.000 euro nell’anno di riferimento, soglia aggiornata in base al tasso di inflazione programmata.
La Giunta determina ogni anno lo stanziamento, le modalità e i termini per le domande; le ASL ripartiscono e erogano i contributi tra le farmacie aventi diritto. L’importo dipende dal numero delle domande e dal periodo/orario di apertura nell’anno di riferimento e non può superare i limiti degli aiuti de minimis UE. Per le farmacie avviate in corso d’anno, i parametri sono calcolati su base mensile.
È abrogata la precedente legge regionale sul contributo aggiuntivo alle farmacie rurali che percepivano l’indennità di residenza.
Iscrizione volontaria al Servizio sanitario regionale degli studenti extra UE
Gli studenti extracomunitari che si iscrivono per la prima volta a corsi di studio presso istituti o università del territorio regionale possono iscriversi volontariamente al Servizio sanitario regionale versando un contributo forfettario di 35 euro, limitatamente alla copertura sanitaria dell’ultimo trimestre dell’anno. Per gli anni successivi si applica il contributo determinato dal decreto ministeriale 8 ottobre 1986.
Interpretazione autentica e modifiche a discipline pregresse
La legge fornisce un’interpretazione autentica del concetto di “incremento di valore” usato in precedenti discipline regionali in materia di trasformazione urbanistica di immobili: esso corrisponde alla differenza tra il valore iniziale dell’immobile e il maggior valore acquisito per effetto delle modifiche di destinazione urbanistica.
Tale chiarimento si applica anche alle procedure di cui a una precedente legge finanziaria regionale, precisando che l’incremento è dato dalla differenza tra il valore dell’immobile al momento dell’acquisto e il maggior valore derivante dalla modifica di destinazione urbanistica.
Sono inoltre modificate alcune disposizioni di precedenti leggi finanziarie regionali, con proroghe e integrazioni puntuali, tra cui l’aggiornamento dell’anno 2013 in 2014 in una disciplina precedente e la precisazione che le spese devono essere valutate tenendo conto di quelle sostenute.
Abrogazioni e disposizioni non più vigenti
Risultano espressamente abrogate la legge regionale n. 11 del 1984 sulle farmacie rurali e l’articolo relativo all’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo è stato successivamente abrogato nel 2021. Anche la disciplina sulla variazione dell’addizionale regionale IRPEF contenuta nella legge è stata poi abrogata con decorrenza dall’anno d’imposta 2022.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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