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Regolamento

R.R. Liguria 8/2013

Regolamento recante “Modifiche da apportare al regolamento regionale n. 1/2011 e s.m.i. “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 “Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari” e modifiche ai Regolamenti regionali n. 3/2009 e n. 3/2010”.

Normativa regionaleR.R. Liguria 8/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il r.r. n. 1/2011 e alcuni regolamenti collegati sulle strutture turistico-ricettive e balneari della regione. È però oggi obsoleto: è stato abrogato in modo progressivo dalla l.r. 32/2014 e le disposizioni attuative sono poi state approvate nel 2016; restano fermi gli effetti abrogativi già prodotti.

Modifiche al regolamento regionale sulle strutture ricettive all’aria aperta

Modifiche al regolamento sulle strutture ricettive all’aria aperta

Il regolamento regionale interviene sulla disciplina attuativa delle strutture ricettive all’aria aperta della Regione, modificando il regolamento regionale n. 1/2011 e, in via connessa, i regolamenti regionali n. 3/2009 e n. 3/2010. L’atto riguarda quindi l’assetto regolamentare del settore turistico-ricettivo e balneare regionale, ma non è più utilizzabile nella pratica applicativa attuale.

Ambito delle modifiche

L’intervento normativo si limita a introdurre modifiche al quadro regolamentare esistente, con riferimento alle disposizioni di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2, recante il testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari. Il contenuto dell’atto va quindi letto come aggiornamento di una disciplina tecnica già esistente, destinata alle strutture ricettive all’aria aperta.

Disciplina oggi non più operativa

Il regolamento è espressamente indicato come abrogato ai sensi dell’articolo 72 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, a decorrere dall’entrata in vigore delle singole disposizioni di tale legge nelle materie corrispondenti. La stessa segnalazione normativa precisa che:

  • l’abrogazione ha operato progressivamente in relazione alle materie disciplinate dalla l.r. 32/2014;
  • le disposizioni attuative sono state successivamente approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 740 del 5 agosto 2016;
  • resta fermo quanto già prodotto dagli effetti abrogativi precedenti;
  • l’articolo 2 della legge regionale 1 luglio 2024, n. 9, va letto senza incidere sugli effetti abrogativi già verificatisi.

Rilevanza pratica

Per effetto delle abrogazioni e dei successivi interventi attuativi, il regolamento non presenta oggi autonoma utilità applicativa per la gestione corrente delle strutture ricettive all’aria aperta. Può rilevare solo in chiave storica o interpretativa, per ricostruire la disciplina pregressa e la sequenza delle fonti regionali nel settore turistico-ricettivo.

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