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Legge

L.R. Liguria 39/2013

APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 (DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI NONCHÉ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135

Normativa regionaleL.R. Liguria 39/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina, per le aziende indicate dall’art. 8 della l.r. 48/2012, la restituzione degli incrementi retributivi corrisposti nel 2013 rispetto al 2011 in applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento. Il recupero delle somme deve avvenire mediante rateizzazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, che è immediata alla pubblicazione.

Rateizzazione del recupero di incrementi retributivi 2013 per le aziende regionali interessate dal d.l. 95/2012

Rateizzazione del recupero di incrementi retributivi 2013

La legge regionale interviene per chiarire l’applicazione dell’art. 4, comma 11, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, in relazione ad alcune aziende regionali. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione indicata nel titolo e si riferisce a una fattispecie circoscritta nel tempo, connessa agli incrementi retributivi corrisposti nel 2013.

Ambito di applicazione

La norma si applica alle aziende richiamate dall’art. 8 della l.r. 48/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il presupposto è che tali aziende:

  • abbiano corrisposto nel 2013 incrementi retributivi rispetto al 2011;
  • ciò sia avvenuto per effetto dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento;
  • debbano poi procedere al recupero delle somme corrisposte.

Modalità di recupero delle somme

Per il recupero delle somme dovute, la legge prevede la rateizzazione. Non sono indicate ulteriori modalità operative, criteri di calcolo o condizioni specifiche: la disciplina si limita a imporre che il recupero avvenga mediante pagamento rateale.

Termine di applicazione

La rateizzazione deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale. Poiché la legge è dichiarata urgente, essa entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Urgenza ed efficacia temporale

La legge contiene una clausola di urgenza che anticipa l’efficacia al giorno di pubblicazione. La sua portata è quindi immediata ma temporalmente limitata, perché riferita a un’esigenza contingente connessa agli incrementi retributivi del solo anno 2013 e al conseguente recupero delle somme.

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