L.R. Liguria 39/2013
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 (DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI NONCHÉ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, per le aziende indicate dall’art. 8 della l.r. 48/2012, la restituzione degli incrementi retributivi corrisposti nel 2013 rispetto al 2011 in applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento. Il recupero delle somme deve avvenire mediante rateizzazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, che è immediata alla pubblicazione.
Rateizzazione del recupero di incrementi retributivi 2013 per le aziende regionali interessate dal d.l. 95/2012
Rateizzazione del recupero di incrementi retributivi 2013
La legge regionale interviene per chiarire l’applicazione dell’art. 4, comma 11, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, in relazione ad alcune aziende regionali. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione indicata nel titolo e si riferisce a una fattispecie circoscritta nel tempo, connessa agli incrementi retributivi corrisposti nel 2013.
Ambito di applicazione
La norma si applica alle aziende richiamate dall’art. 8 della l.r. 48/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il presupposto è che tali aziende:
- abbiano corrisposto nel 2013 incrementi retributivi rispetto al 2011;
- ciò sia avvenuto per effetto dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento;
- debbano poi procedere al recupero delle somme corrisposte.
Modalità di recupero delle somme
Per il recupero delle somme dovute, la legge prevede la rateizzazione. Non sono indicate ulteriori modalità operative, criteri di calcolo o condizioni specifiche: la disciplina si limita a imporre che il recupero avvenga mediante pagamento rateale.
Termine di applicazione
La rateizzazione deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale. Poiché la legge è dichiarata urgente, essa entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Urgenza ed efficacia temporale
La legge contiene una clausola di urgenza che anticipa l’efficacia al giorno di pubblicazione. La sua portata è quindi immediata ma temporalmente limitata, perché riferita a un’esigenza contingente connessa agli incrementi retributivi del solo anno 2013 e al conseguente recupero delle somme.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 10 dic 2013R.R. Liguria 8/2013
- Legge · 10 dic 2013L.R. Liguria 8/2013
- Legge · 29 nov 2013L.R. Liguria 38/2013
- Legge · 23 dic 2013L.R. Liguria 42/2013
- Legge · 23 dic 2013L.R. Liguria 41/2013
- Legge · 23 dic 2013L.R. Liguria 40/2013
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →