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Legge

L.R. Liguria 8/2013

Regolamento recante “Modifiche da apportare al regolamento regionale n. 1/2011 e s.m.i. “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 “Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari” e modifiche ai Regolamenti regionali n. 3/2009 e n. 3/2010”.

Normativa regionaleL.R. Liguria 8/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento regionale n. 1/2011 e alcuni altri regolamenti in materia di strutture ricettive all’aria aperta. È però oggi privo di utilità pratica: risulta abrogato in relazione alle materie poi disciplinate dalla l.r. 32/2014, con successiva conferma degli effetti abrogativi.

Modifiche al regolamento sulle strutture ricettive all’aria aperta

Modifiche al regime regionale delle strutture ricettive all’aria aperta

Il regolamento interviene sul quadro attuativo della Regione in materia di strutture ricettive all’aria aperta, aggiornando il regolamento regionale n. 1/2011 e apportando modifiche coordinate anche ai regolamenti regionali n. 3/2009 e n. 3/2010. Il testo oggi non ha una utilità applicativa autonoma, perché le disposizioni sono state superate e abrogate nel sistema normativo successivo.

Ambito delle modifiche

L’intervento riguarda in particolare le disposizioni di attuazione del testo unico regionale sulle strutture turistico-ricettive e balneari, con specifico riferimento alle strutture ricettive all’aria aperta. Il regolamento non introduce un nuovo regime organico, ma opera come atto di modifica e coordinamento della disciplina già vigente.

Effetti sul regime normativo successivo

Il regolamento risulta abrogato ai sensi dell’articolo 72 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, a decorrere dall’entrata in vigore delle singole disposizioni della stessa l.r. 32/2014 per le materie da essa disciplinate. Le disposizioni attuative sono state poi approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 740 del 5 agosto 2016. È inoltre richiamato l’articolo 2 della legge regionale 1 luglio 2024, n. 9, ferma restando l’efficacia degli effetti abrogativi già prodottisi in precedenza.

Utilità pratica attuale

Per la consultazione operativa, il regolamento è da considerarsi superato e sostanzialmente obsoleto, poiché la disciplina di riferimento è stata sostituita dalle fonti successive richiamate. Non è quindi normalmente utile come base applicativa autonoma per la gestione corrente delle strutture ricettive all’aria aperta nella Regione.

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