L.R. Liguria 43/2013
ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E PER IL LAVORO (ARSEL LIGURIA)).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce ARSEL Liguria e trasferisce ad essa funzioni regionali in materia di diritto allo studio, istruzione/formazione professionale e politiche del lavoro, con norme transitorie per il passaggio da ARSSU e ALL. Contiene modifiche a leggi regionali vigenti, disciplina della Consulta universitaria e abrogazioni coordinate. Alcune disposizioni finanziarie e organizzative riguardano il 2014 e la fase di prima applicazione, poi superate.
Istituzione di ARSEL Liguria e riordino delle funzioni regionali in materia di istruzione, formazione e lavoro
Istituzione di ARSEL Liguria e riordino delle funzioni regionali in materia di istruzione, formazione e lavoro
La legge regionale della Liguria istituisce l’Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria) e riorganizza le competenze regionali nei settori del diritto allo studio, dell’istruzione/formazione professionale e delle politiche del lavoro. La disciplina risultante è fortemente segnata da disposizioni transitorie e di prima applicazione, oggi in larga parte superate.
Finalità generali e ambito di intervento
Il provvedimento opera il riordino degli enti regionali operanti nei servizi educativi e nel lavoro, sostituendo i precedenti assetti organizzativi con ARSEL quale soggetto strumentale della Regione. Le modifiche legislative incidono soprattutto su:
- legge regionale 8 giugno 2006, n. 15, sul diritto all’istruzione e alla formazione;
- legge regionale 11 maggio 2009, n. 18, sul sistema educativo regionale di istruzione, formazione e lavoro;
- legge regionale 1 agosto 2008, n. 30, sulla promozione del lavoro.
Consulta regionale per il diritto allo studio universitario
Viene istituita la Consulta regionale per il diritto allo studio universitario, con funzioni consultive in relazione alle attività di ARSEL nel settore universitario. La Consulta:
- esprime parere obbligatorio su bilancio d’esercizio, Carta dei Servizi, Piano di attività, bandi per servizi e benefici, regolamenti di gestione/fruizione dei servizi e acquisizione di beni immobili, limitatamente al diritto allo studio universitario;
- resta in carica tre anni;
- è composta da Presidente, due rappresentanti della Regione, un rappresentante dei professori universitari e un rappresentante degli studenti;
- è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale;
- adotta il regolamento interno nella seduta di insediamento;
- prevede la partecipazione del Direttore generale di ARSEL senza diritto di voto. Sono inoltre disciplinate convocazione, ordine del giorno e compensi dei componenti.
Modifiche alla disciplina del diritto allo studio e della formazione professionale
La legge aggiorna la legge regionale n. 15/2006 e, soprattutto, la legge regionale n. 18/2009, attribuendo ad ARSEL un ruolo di supporto, gestione o attuazione di varie funzioni regionali. In sintesi:
- la Regione si avvale di ARSEL per l’esercizio di funzioni in materia di diritto allo studio;
- ARSEL è richiamata nella programmazione, attuazione e gestione di attività educative e formative;
- il Piano regionale è prorogato fino all’approvazione del nuovo atto consiliare alla scadenza del triennio;
- sono disciplinati i poli formativi e i poli tecnico-professionali, i percorsi di IeFP, i percorsi di quarto anno, gli ITS e i titoli rilasciabili;
- sono aggiornate le regole su individuazione, validazione e certificazione delle competenze, riconoscimento dei titoli e standard minimi di attestazione;
- sono previste linee guida regionali per la gestione delle azioni del sistema educativo.
Offerta sussidiaria, percorsi IeFP e certificazioni
La Regione programma l’offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato per integrare l’offerta realizzata dagli organismi formativi accreditati e contrastare la dispersione scolastica. Le intese con l’Ufficio scolastico regionale disciplinano criteri organizzativi, attivazione annuale, monitoraggio e valutazione. I percorsi di quarto anno completano la filiera formativa con finalità di specializzazione e sono gestiti amministrativamente da ARSEL.
Modifiche alle politiche regionali per il lavoro
Nella legge regionale n. 30/2008 la Regione sostituisce i precedenti riferimenti ad Agenzia Liguria Lavoro con ARSEL, affidandole le funzioni operative e di supporto previste dalla normativa. Il programma operativo annuale di ARSEL deve essere coordinato con il Piano d’Azione Regionale. Le modifiche incidono anche su attività di programmazione, monitoraggio, servizi e raccordi territoriali.
Disposizioni transitorie, abrogazioni e assetto iniziale
La fase di avvio prevede la ricognizione di attività, passività, beni, funzioni, risorse e contenziosi di ARSSU e ALL al 31 marzo 2014; la cessazione degli organi in carica a tale data; la nomina del Direttore generale di ARSEL dal 1° aprile 2014; l’adozione iniziale del bilancio di previsione e del primo Piano di attività. È prevista inoltre la trasformazione, ove possibile, del personale precario in rapporti a tempo determinato con scadenza unica al 30 giugno 2015. Sono abrogate varie disposizioni delle leggi regionali previgenti e i riferimenti normativi ad ARSSU, ALL e Agenzia Liguria Lavoro si intendono riferiti ad ARSEL.
Aspetti finanziari
Gli oneri per l’attuazione della legge sono coperti, per l’esercizio 2014, tramite specifiche unità previsionali di base dell’area “Istruzione, Formazione, Lavoro”; per gli esercizi successivi la copertura è demandata alla legge di bilancio. Le spese per la Consulta universitaria gravano su apposito stanziamento di funzionamento.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Tuttavia molte disposizioni hanno natura transitoria o riferita alla prima applicazione e risultano oggi superate dai successivi interventi normativi e dall’assetto organizzativo ormai consolidato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 23 dic 2013L.R. Liguria 40/2013
- Legge · 23 dic 2013L.R. Liguria 41/2013
- Legge · 23 dic 2013L.R. Liguria 42/2013
- Legge · 10 dic 2013L.R. Liguria 39/2013
- Regolamento · 10 dic 2013R.R. Liguria 8/2013
- Legge · 10 dic 2013L.R. Liguria 8/2013
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →