Cassazione Penale, Sentenza n. 5706/2025 del 12/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Gip di Brescia che aveva rigettato la richiesta di restituzione di n. 6.355 articoli di rubinetteria sequestrati il 12/9/2023. Il ricorrente deduceva: 1) carenza del fumus delicti rispetto alla contestazione di cui all'art. 517 c.p. in relazione all'art. 4, comma 49, legge n. 350/2003 (sosteneva che i beni non recavano segni idonei a far ritenere l'origine italiana); 2) motivazione contraddittoria e illogica ex art. 125, comma 3, c.p.p., dato che le indagini erano concluse (avviso ex art. 415-bis) e non era spiegata la persistenza del sequestro probatorio; 3) eccesso nella conservazione dell'intero compendio probatorio quando la rappresentazione fotografica sarebbe stata idonea a soddisfare le esigenze probatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto astrattamente ammissibile il rimedio ma, nel merito o per profili di inammissibilità, i motivi risultavano infondati o inammissibili. Sul punto principale la Corte ha ritenuto sussistente il fumus delicti: i prodotti e le confezioni recavano la stampiglia "Demm" e la dicitura "made in Italy" (anche su molte confezioni vuote), elementi che possono indurre in errore sul luogo di produzione e quindi integrare la fattispecie di cui all'art. 517 c.p. La conservazione dei beni nelle confezioni è stata ritenuta utile e proporzionata per consentire ulteriori accertamenti e per impedire la circolazione dei prodotti potenzialmente illeciti, nonché per garantire l'efficacia di eventuali misure di confisca obbligatoria. La Corte ha inoltre escluso che la mera rappresentazione fotografica fosse esauriente; la presenza di rischi di circolazione giustificava il mantenimento del sequestro. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 517 cod. pen.
Il reato si configura quando prodotti industriali posti in vendita o in circolazione recano nomi o segni distintivi nazionali idonei a indurre in errore sull'origine italiana; la Corte ha ritenuto che l'apposizione della denominazione sul manufatto o sulla confezione e la dicitura "made in Italy" possano costituire elemento del fumus delicti.
art. 4, comma 49, legge n. 350/2003
Norma richiamata a titolo di specificazione dell'illecito contestato: la Corte ha collegato questa disposizione alla ipotesi di vendita/circolazione di prodotti indicati come di origine italiana quando non lo siano.
art. 4, comma 49-ter, legge n. 350/2003
Richiamata in relazione alla confisca obbligatoria cui i beni potrebbero essere assoggettati se ritenuti corpi del reato; giustifica la conservazione dei beni per assicurare l'efficacia di eventuali misure ablative.
art. 415-bis c.p.p.
L'avviso di conclusione indagini non impedisce di per sé la permanenza del sequestro probatorio: la Corte ha osservato che l'esistenza di un avviso non esclude la necessità di mantenere il sequestro se sussistono esigenze probatorie o di prevenzione della circolazione dei beni.
art. 263, commi 4 e 5, c.p.p.
Norme richiamate come procedimento per l'opposizione al rigetto della richiesta di restituzione in fase di indagini; la Corte ha precisato che il rimedio esperibile avverso i provvedimenti adottati in tale sede può, in astratto, avere accesso alla Cassazione nei termini indicati dall'art. 127 c.p.p.
art. 127 c.p.p., comma 7
Richiamato per sostenere la possibilità, in astratto, di proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti adottati a seguito dell'opposizione al rigetto da parte del P.M.; la Corte ha comunque ritenuto il ricorso in concreto inammissibile.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Invocato dal ricorrente per denunciare violazione di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Gip non fosse contraddittoria o manifestamente illogica alla luce degli elementi oggettivi (marchiature, confezioni e numero dei pezzi).
art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen.
Richiamato per il principio che il sequestro probatorio può essere strumentale anche a garantire l'efficacia della confisca obbligatoria del corpo del reato; la Corte lo ha utilizzato per giustificare la persistenza del vincolo sui beni.
Massime di principio
- La presenza di marchi o diciture "made in Italy" sul prodotto o sulla confezione può costituire di per sé un elemento di fumus delicti in materie come l'art. 517 c.p.; non è necessario che il marchio sia esclusivo o univocamente riferibile all'indagato.
- Il fatto che sia stato emesso l'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis c.p.p.) non determina automaticamente la restituzione dei beni: il sequestro probatorio può restare se permanenti esigenze probatorie o di prevenzione della circolazione dei beni lo giustificano.
- La rappresentazione fotografica o iconografica può non essere ritenuta sufficiente se non garantisce la piena conoscenza e inventariazione dei beni; la conservazione materiale può essere disposta per impedire la dispersione o l'alienazione che ostacolerebbero le indagini o l'esecuzione di una confisca.
- I provvedimenti adottati dal giudice delle indagini preliminari in sede di opposizione al rigetto del dissequestro sono, in astratto, impugnabili in Cassazione, ma la valutazione di ammissibilità/merito terrà conto della concretezza degli elementi che fondano il fumus e le esigenze cautelari.
- Chi propone ricorso per ottenere la restituzione di beni oggetto di sequestro deve affrontare il rischio di soccombenza e delle relative spese e sanzioni (es. condanna alla Cassa delle ammende) se la richiesta è ritenuta infondata o manifestamente inammissibile.
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