Sentenza del 13/06/2016 n. 782 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Dichiarazioni di terzi extraprocesso- non hanno valenza di prova - mero indizio - è tale. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - processo verbale di constatazione- è atto pubblico - efficacia- nei limiti stabiliti dall'art. 2700 c.c..CONTENZIOSO TRIBUTARIO - dichiarazione testimoniale acquisitanel processo penale - prevale sulle dichiarazioni utilizzate dall'Ufficio asupporto dell'accertamento. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - prova effettività operazioni -pagamento in contanti - è tale se vi sia prova del contestuale prelievo incontanti in banca da parte del legale rappresentante. Ledichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, anche se trasfuse nelp.v.c., non hanno valenza probatoria né danno luogo a presunzioni qualificatema costituiscono soltanto indizi (Cass, civ. n. 1813/2012). La dichiarazione diterzo per assumere valenza probatoria e non essere considerata un sempliceindizio deve trovare coincidenza in tutti gli altri elementi e circostanzeanche documentali che sono oggetto di esame in sede di controllo da parte dellaGuardia di Finanza. Il PVC exart. 2700 c.c. fa piena prova fino a querela di falso soltanto con riguardoalla provenienza soltanto con riguardo alla provenienza delle dichiarazionidelle parti e ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza,non certo con riferimento al contenuto della dichiarazione del terzo, nontrattandosi di atto del pubblico ufficiale e ben potendo il terzo già imputatoin un processo penale dichiarare quel che vuole anche per alleggerire lapropria posizione.Ledichiarazioni testimoniali assunte e contenute nel processo penale conclusosicon l'assoluzione del contribuente perché il reato denunciato dall'Agenziadelle Entrate di cui all'art. 2 D.L. n. 74/2000 non sussiste, prevalgono sulledichiarazioni rese dal fornitore e utilizzate dall'Ufficio quale principale senon esclusiva prova dell'illiceità del comportamento del contribuenteaccertato. Non possono invero gli stessi fatti nella loro materialità oggettivaessere insussistenti per il giudice penale e rilevanti per il giudicetributario.L'effettivitàdelle operazioni deriva non solo dalla documentazione attestante la messa inopera e l'allestimento degli stands oggetto di fatturazione, ma anche dalriscontro dell'avvenuto pagamento a nulla rilevando che questo sia avvenuto incontanti laddove il conto cassa della società abbia registrato, incorrispondenza dei pagamenti in contanti a favore del fornitore i prelievi persomme equivalenti in contanti dalla banca da parte del legale rappresentantedella società accertata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la ricostruzione dell'Ufficio, sostenendo l'effettività delle operazioni fatturate, relative alla messa in opera e all'allestimento di stands, nonché l'inidoneità probatoria delle dichiarazioni extraprocessuali rese dal fornitore. Contestava inoltre che il pagamento in contanti potesse, di per sé, dimostrare l'inesistenza delle operazioni. A sostegno della propria posizione rilevavano la documentazione delle prestazioni, i pagamenti e i contestuali prelievi bancari di importo equivalente effettuati dal legale rappresentante, oltre alle dichiarazioni testimoniali acquisite nel processo penale conclusosi con l'assoluzione del contribuente.
La decisione
Il ricorso è stato accolto, con prevalenza della ricostruzione del contribuente. Le dichiarazioni rese da terzi fuori dal processo, anche se trasfuse nel processo verbale di constatazione, sono state ritenute meri indizi e non prove o presunzioni qualificate. Il processo verbale fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., soltanto della provenienza delle dichiarazioni e dei fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, non della veridicità del contenuto dichiarato dal terzo. Le testimonianze raccolte nel processo penale e l'assoluzione del contribuente hanno prevalso sulle dichiarazioni del fornitore, soprattutto perché l'Ufficio le aveva utilizzate come principale, se non unica, prova dell'illecito. L'effettività delle operazioni è stata ritenuta dimostrata dalla documentazione delle prestazioni e dalla corrispondenza tra i pagamenti in contanti e i contestuali prelievi bancari, sicché il pagamento in contanti non è stato considerato elemento decisivo contro il contribuente.
Norme richiamate
Art. 2700 del codice civile
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Nel processo verbale di constatazione l'efficacia privilegiata riguarda la provenienza delle dichiarazioni e i fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale, non la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese da terzi.
Art. 2 del D.L. n. 74/2000
Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
L'assoluzione penale perché il fatto non sussiste è stata valorizzata come elemento incompatibile con una diversa ricostruzione della medesima materialità oggettiva in sede tributaria.
Cassazione civile n. 1813/2012
Le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale costituiscono soltanto indizi.
Le dichiarazioni di terzi possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, ma non hanno autonomamente valore di prova piena né generano presunzioni qualificate; devono essere corroborate da ulteriori elementi, anche documentali.
Massime di principio
- Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi, anche se inserite in un processo verbale di constatazione, non provano da sole i fatti dichiarati: devono essere confermate da elementi oggettivi e documentali.
- Il processo verbale di constatazione ha efficacia privilegiata solo per ciò che il pubblico ufficiale ha direttamente constatato o per la provenienza delle dichiarazioni, non per la loro attendibilità o veridicità.
- Quando l'accertamento si fonda principalmente sulla dichiarazione di un fornitore o di un soggetto coinvolto in un procedimento penale, è necessario verificare l'esistenza di riscontri indipendenti e la possibile utilità personale della dichiarazione.
- Una sentenza penale assolutoria perché il fatto non sussiste costituisce un elemento molto rilevante nel giudizio tributario quando riguarda gli stessi fatti materiali, pur dovendosi valutare il diverso oggetto e regime probatorio dei due procedimenti.
- Il pagamento in contanti non dimostra, da solo, l'inesistenza dell'operazione: può essere considerato effettivo se supportato da documentazione della prestazione e da riscontri contabili e bancari, come prelievi contestuali di importo corrispondente.
- Per dimostrare l'effettività di un'operazione è opportuno conservare contratti, fatture, documentazione dell'esecuzione, corrispondenza, materiali prodotti e tracciabilità contabile dei pagamenti e dei relativi prelievi.
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