Cassazione Civile, Ordinanza n. 03536/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giornalista)
La controversia
Un direttore responsabile di un settimanale era stato sottoposto a procedimento disciplinare dall'Ordine dei giornalisti perché, dopo aver ricevuto da un giornalista freelance un dossier su un noto imprenditore, aveva poi comunicato a quest'ultimo, con una lettera successiva, di aver ricevuto quella segnalazione e di averla ritenuta potenzialmente diffamatoria, senza indicare i nomi dei soggetti coinvolti ma rendendo comunque identificabile la fonte della segnalazione. Gli organi disciplinari gli avevano contestato la violazione dei doveri di lealtà, colleganza, riservatezza e segreto professionale e gli avevano irrogato la censura, poi confermata in sede di reclamo e nei gradi di merito davanti al Tribunale e alla Corte d'appello. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, omesso esame di un fatto decisivo e travisamento della prova: ha sostenuto che la pubblicazione, avvenuta poco dopo, delle stesse notizie da parte del giornalista freelance avrebbe fatto venir meno ogni esigenza di riserbo sulla fonte e sul contenuto delle informazioni, escludendo la violazione disciplinare. In via gradata ha anche eccepito la prescrizione dell'azione disciplinare, sostenendo che fosse decorso il termine massimo previsto dalla legge professionale decorrente dalla lettera contestata del 17 marzo 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto preliminare e fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare ex art. 58 L. 69/1963. Ha affermato che, nel procedimento disciplinare dei giornalisti, la prescrizione opera unitariamente sia nella fase amministrativa sia in quella giurisdizionale, può maturare anche durante il giudizio e comporta l'improseguibilità dell'azione una volta decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi senza definizione definitiva dell'illecito. Poiché il termine, decorrente dalla lettera del 17 marzo 2015, risultava scaduto il 17 settembre 2022, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, la Corte ha cassato senza rinvio la decisione d'appello per sopravvenuta prescrizione. Il motivo di merito sul travisamento della prova è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la particolarità della vicenda e della questione trattata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura per omesso esame di un fatto decisivo è stata prospettata dal ricorrente, ma è rimasta assorbita dalla declaratoria di prescrizione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per il dedotto travisamento della prova e la violazione della motivazione apparente
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul travisamento del contenuto delle dichiarazioni
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione della sentenza d'appello
art. 58 L. 3 febbraio 1963, n. 69
termine massimo di sette anni e sei mesi
nel procedimento disciplinare dei giornalisti la prescrizione dell'azione è unitaria, può maturare anche in pendenza del giudizio e, decorso il termine massimo, l'azione non può più proseguire
art. 157, comma 7, c.p.p.
ritenuto non analogicamente applicabile alle sanzioni disciplinari dei giornalisti, perché la rinuncia espressa alla prescrizione è istituto tipico del processo penale
art. 2945, comma 2, c.c.
esclusa l'applicazione della regola dell'effetto permanente dell'interruzione, che non vale nel procedimento disciplinare professionale
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata dal ricorrente nel procedimento camerale
art. 2 L. 3 febbraio 1963, n. 69
richiamato nella contestazione disciplinare per i doveri deontologici del giornalista
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare degli iscritti a un ordine professionale, la prescrizione dell'azione deve essere verificata in via preliminare perché, se maturata, preclude l'esame del merito.
- Per la professione giornalistica, la prescrizione disciplinare prevista dalla legge speciale è unica per l'intero procedimento, comprensivo della fase amministrativa e di quella giurisdizionale, e può maturare anche mentre è pendente il ricorso davanti al giudice.
- Gli atti interruttivi della prescrizione disciplinare non determinano l'effetto permanente proprio dell'art. 2945, comma 2, c.c.; pertanto, decorso il termine massimo complessivo previsto dalla legge speciale, l'azione disciplinare non è più proseguibile.
- L'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare può essere proposta per la prima volta in cassazione, purché la sua decisione non richieda nuovi accertamenti di fatto.
- Quando la prescrizione è fondata, il giudice di legittimità deve cassare senza rinvio la decisione impugnata, perché la causa estintiva impedisce ogni ulteriore esame della responsabilità disciplinare.
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