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Parere

Parere n. 217/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Iliad Italia S.p.A. contro il Comune di Alezio (Le) e nei confronti di ARPA Puglia e la Regione Puglia per l'annullamento: del provvedimento del Comune di Alezio (Le), prot. n. 94827 del 3 agosto 2023, avente ad oggetto “Determinazione conclusiva di conferenza di servizi decisoria”, e dei pareri allegati al provvedimento, della Regione Puglia, prot. n. 9652 del 31 luglio 2023, e dell’ufficio Urbanistica del Comune di Alezio, prot. n. 09722 del 1° agosto 2023; del provvedimento del Comune di Alezio, prot. n. 443 del 12 luglio 2023, e dei pareri allegati al provvedimento, della Regione Puglia. prot. n. 08075 del 26 giugno 2023,e dell’ufficio Urbanistica del Comune di Alezio, prot. n. 08468 del 5 luglio 2023; del parere del Sindaco del Comune di Alezio, prot. n. 08481 del 5 luglio 2023; dell’art. 3 delle NTA del Piano Regolatore Generale del Comune di Alezio, approvato con Delibera della Giunta della Regione Puglia 11 marzo 2003, n. 180 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202500230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego comunale alla realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile presso un immobile comunale, nonché degli atti presupposti e dell’art. 3 delle NTA del PRG di Alezio

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Iliad Italia S.p.A. aveva presentato al Comune di Alezio un’istanza, ai sensi degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di una stazione radio base presso il campo sportivo comunale. Il Comune aveva indetto una conferenza di servizi e, sulla base dei pareri della Regione Puglia e dell’Ufficio urbanistica comunale, aveva comunicato il preavviso di rigetto, ritenendo l’intervento incompatibile con la zona omogenea A1-centro storico e con l’art. 3.2 delle NTA del PRG, che vietava l’inserimento di impianti tecnologici idonei a compromettere la tipologia, le strutture e le coperture degli edifici. Dopo le osservazioni della società e la proposta di soluzioni di mitigazione, il Comune aveva adottato il diniego definitivo del 3 agosto 2023. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 44 e seguenti del d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4, 8 e 14 della legge n. 36/2001, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e motivazione, incompetenza e illegittimità derivata dell’atto regolamentare comunale per contrasto con la fonte primaria.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Ha ribadito che le stazioni radio base, la rete degli impianti e le strutture tecniche a supporto delle reti mobili sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e alle opere di pubblica utilità, in quanto funzionali all’erogazione di un servizio pubblico e di interesse generale. Il procedimento previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 è un procedimento autorizzatorio unico, comprensivo anche delle valutazioni edilizie, e costituisce una disciplina speciale rispetto a quella generale del d.P.R. n. 380/2001. I Comuni possono disciplinare la razionale dislocazione degli impianti, ma non possono introdurre divieti o limitazioni generalizzati, estesi a intere zone comunali o tali da compromettere la necessaria capillarità della rete. Nel caso concreto, il Comune non ha indicato aree alternative specifiche, limitandosi a prospettare genericamente la delocalizzazione dell’impianto in altre aree del territorio. Tale motivazione lede l’interesse generale alla corretta localizzazione dell’impianto e non garantisce l’adeguata copertura tecnologica della rete. La Sezione ha quindi espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso.

Osservazioni

Procedimento autorizzatorio unico per le stazioni radio base

Il procedimento disciplinato dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 costituisce un iter unico che comprende anche le valutazioni edilizie, senza necessità di instaurare un autonomo procedimento ai sensi della disciplina generale del d.P.R. n. 380/2001.

Limiti alla potestà regolamentare e pianificatoria comunale

I Comuni possono adottare regolamenti diretti a definire la razionale dislocazione delle antenne, ma non possono imporre divieti o limitazioni generalizzati, né misure tali da compromettere la necessaria capillarità della localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica.

Mancata individuazione di aree alternative

La generica indicazione della possibilità di delocalizzare l’impianto in “altre aree del territorio”, senza individuare specifiche aree alternative, non è sufficiente a giustificare il diniego e lede l’interesse generale all’adeguata localizzazione dell’impianto e alla copertura tecnologica della rete.

Norme richiamate

  • artt. 43 e 44 d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259

    La disciplina delle infrastrutture per impianti radioelettrici prevede un procedimento autorizzatorio unico, comprensivo delle valutazioni edilizie e speciale rispetto alla disciplina generale del d.P.R. n. 380/2001.

  • art. 14, comma 2, l. n. 241/1990

    Costituisce la base per lo svolgimento della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Impone la comunicazione dei motivi ostativi prima dell’adozione del provvedimento definitivo e consente al privato di presentare osservazioni e proposte di mitigazione.

  • artt. 4, 8 e 14 l. n. 36/2001

    Sono richiamati dalla ricorrente quale parametro della disciplina statale in materia di esposizione ai campi elettromagnetici e localizzazione degli impianti.

  • art. 3 delle NTA del PRG del Comune di Alezio

    La previsione urbanistica comunale non può essere applicata in modo da determinare un divieto generalizzato o comunque incompatibile con la disciplina statale sulle infrastrutture di comunicazione elettronica.

  • artt. 86 e 87 d.lgs. n. 259/2003, nella formulazione previgente

    Sono indicati come disposizioni sulla cui base era stata originariamente presentata l’istanza per la realizzazione della stazione radio base.

  • art. 18 l. n. 41/2023

    Ha modificato l’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, riducendo da novanta a sessanta giorni il termine di perfezionamento dell’autorizzazione all’installazione della stazione radio base.

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003 e d.P.R. n. 380/2001

    Il procedimento speciale del codice delle comunicazioni elettroniche prevale, per l’installazione degli impianti radioelettrici, sulla necessità di un distinto procedimento edilizio generale.

Massime di principio

  • Le stazioni radio base, le reti di impianti e le strutture tecniche a supporto delle reti mobili sono opere di urbanizzazione primaria e opere di pubblica utilità, poiché funzionali all’erogazione di un servizio pubblico e di interesse generale.
  • Il procedimento previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di infrastrutture radioelettriche è un procedimento autorizzatorio unico e speciale, comprensivo delle valutazioni edilizie, senza necessità di un autonomo procedimento ai sensi del d.P.R. n. 380/2001.
  • La potestà comunale di disciplinare la razionale dislocazione degli impianti di comunicazione elettronica non consente l’introduzione di divieti o limitazioni generalizzati, estesi a intere zone comunali o comunque idonei a compromettere la necessaria capillarità della rete.
  • Un diniego fondato sulla necessità di delocalizzare una stazione radio base è illegittimo quando l’amministrazione non individua specifiche aree alternative e si limita a richiamare genericamente altre zone del territorio comunale.
  • La valutazione comunale sulla localizzazione degli impianti deve considerare l’interesse generale alla copertura tecnologica della rete e non può applicare le previsioni urbanistiche in modo da neutralizzare la disciplina statale sulle infrastrutture di comunicazione elettronica.

Diniego comunale alla realizzazione di una stazione radio base

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Iliad Italia S.p.A. contro il Comune di Alezio, con la partecipazione di ARPA Puglia e della Regione Puglia. La controversia concerne il diniego comunale alla realizzazione di una stazione radio base presso un immobile comunale situato nell’area del campo sportivo.

Premesse e svolgimento del procedimento

La società aveva presentato il 23 maggio 2023 un’istanza ai sensi degli artt. 86 e 87, oggi artt. 43 e 44, del d.lgs. n. 259/2003. Il Comune aveva indetto una conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona ai sensi dell’art. 14, comma 2, della l. n. 241/1990.

La Regione Puglia e l’Ufficio urbanistica comunale avevano espresso parere non favorevole, ritenendo l’intervento incompatibile con la zona omogenea A1-centro storico e con l’art. 3.2 delle NTA del PRG di Alezio. Tale disposizione vietava, tra l’altro, l’inserimento di impianti tecnologici idonei a compromettere la tipologia, le strutture e il tipo di copertura degli edifici.

Il Comune aveva quindi adottato il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della l. n. 241/1990. La società aveva presentato osservazioni e proposto soluzioni di mitigazione, ma tali deduzioni erano state respinte con il diniego definitivo del 3 agosto 2023.

Motivi del ricorso

La società ha censurato gli atti comunali e regionali deducendo:

  • violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e seguenti del d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4, 8 e 14 della l. n. 36/2001;
  • eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento;
  • violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza;
  • difetto di istruttoria e di motivazione;
  • incompetenza;
  • illegittimità derivata dell’applicazione della disciplina urbanistica comunale, ritenuta contrastante con la normativa primaria sulle infrastrutture di comunicazione elettronica.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nella relazione trasmessa al Consiglio di Stato, ha concluso per la fondatezza del ricorso, richiamando l’assimilazione delle stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria e alle opere di pubblica utilità.

Quadro normativo e giurisprudenziale

Il Consiglio di Stato ha richiamato l’indirizzo consolidato secondo cui le stazioni radio base, la rete degli impianti e le strutture tecniche necessarie al funzionamento delle reti mobili sono funzionali all’erogazione di un servizio pubblico e di interesse generale e devono essere localizzate in modo ramificato sul territorio nazionale.

La Sezione ha inoltre richiamato il precedente Cons. Stato, Sez. VI, n. 4926 del 6 giugno 2025, secondo cui il procedimento previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 è un procedimento unico che include le valutazioni edilizie. La disciplina speciale del codice delle comunicazioni elettroniche esclude quindi la necessità di un autonomo procedimento fondato sulla disciplina generale del d.P.R. n. 380/2001.

Sono stati richiamati anche i precedenti Cons. Stato, Sez. VI, n. 5756/2019 e n. 444/2018, dai quali emerge il divieto per le amministrazioni comunali di introdurre divieti o limitazioni generalizzati o estesi a intere zone comunali, quando tali misure impediscano di assicurare la necessaria capillarità della rete e i livelli essenziali delle prestazioni.

Valutazioni sulla potestà comunale di localizzazione

Il Comune conserva la facoltà di disciplinare la razionale dislocazione delle antenne e di valutare la compatibilità degli impianti con il territorio. Tale potere, tuttavia, non può trasformarsi in un divieto generalizzato né può essere esercitato mediante l’applicazione automatica di una previsione urbanistica che impedisca in concreto la realizzazione dell’infrastruttura.

L’amministrazione deve considerare la natura di pubblica utilità dell’impianto e l’interesse generale alla disponibilità di un’adeguata copertura tecnologica. La disciplina comunale deve pertanto essere applicata in modo compatibile con la normativa statale sulle comunicazioni elettroniche.

Mancata individuazione di aree alternative

Nel caso concreto, il Comune non ha indicato specifiche aree alternative a quella individuata dalla società. Si è limitato a prospettare genericamente la possibilità di delocalizzare l’impianto in “altre aree del territorio”.

Secondo la Sezione, tale indicazione non è sufficiente. La mancata individuazione di una concreta alternativa determina la lesione dell’interesse generale alla corretta localizzazione dell’impianto e non consente di garantire gli obblighi di adeguata copertura tecnologica della rete assunti dagli operatori.

Conclusioni

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso straordinario e ha espresso parere per il suo accoglimento. Il diniego comunale è stato quindi ritenuto illegittimo perché fondato su una disciplina urbanistica applicata in modo sostanzialmente preclusivo e non accompagnato dall’individuazione di aree alternative specifiche.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioConferenza di serviziMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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