Sentenza del 24/09/2015 n. 4033 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA e IRES per il periodo d’imposta 2005, deducendo inizialmente la nullità della cartella per la mancata notifica dell’avviso bonario previsto dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000. In una memoria successiva ha inoltre sollevato nuovi motivi relativi alla mancata sottoscrizione della cartella, all’inesistenza o nullità della sua notificazione e alla carenza di potere della Serit. La Commissione ha ritenuto che tali ulteriori contestazioni fossero nuove e quindi inammissibili in appello.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo aveva rigettato il ricorso e condannato la società al pagamento di 1.000 euro di spese. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione, rigettando l’appello e condannando l’appellante a ulteriori 500 euro di spese, oltre accessori. È stato stabilito che l’avviso bonario non era obbligatorio perché l’iscrizione a ruolo derivava esclusivamente dall’omesso o insufficiente versamento di imposte dichiarate dalla contribuente, senza rettifiche né incertezze su elementi rilevanti della dichiarazione.
Norme richiamate
Art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente
L'Ufficio deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti prima dell'iscrizione a ruolo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
L'avviso bonario è necessario quando il controllo della dichiarazione evidenzia incertezze o anomalie sostanziali. Non è invece necessario quando l'Ufficio si limita a riscuotere somme dichiarate dal contribuente ma non versate.
Art. 57, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Divieto di proporre domande nuove e nuove eccezioni in appello.
I motivi non inseriti nel ricorso introduttivo non possono essere introdotti per la prima volta con memorie successive o nell'atto di appello, salvo i limiti previsti dalla legge.
Art. 112, codice di procedura civile
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La parte aveva dedotto anche un errore di ultrapetizione, ma la decisione non ha accolto tale censura.
Cassazione civile, sentenza n. 17396/2010
Non è richiesta la comunicazione di irregolarità se l'iscrizione a ruolo deriva non da errori nella dichiarazione, bensì dall'omesso o insufficiente versamento di quanto dichiarato.
Il controllo meramente cartolare volto a riscuotere tributi autoliquidati e non pagati non impone necessariamente l'invio dell'avviso bonario.
Massime di principio
- L'avviso bonario non costituisce sempre un passaggio obbligatorio: la sua omissione tende a essere irrilevante quando il debito deriva direttamente da importi dichiarati dal contribuente e non versati.
- L'obbligo di contraddittorio preventivo assume maggiore rilievo quando l'Amministrazione corregge la dichiarazione, rileva errori, incongruenze o incertezze su elementi sostanziali.
- Nel processo tributario i motivi di impugnazione devono essere indicati tempestivamente nel ricorso introduttivo; le memorie illustrative non possono normalmente introdurre contestazioni autonome e nuove.
- In appello non è consentito ampliare l'oggetto della controversia con nuovi motivi, in applicazione del divieto di ius novorum previsto dall'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992.
- Quando la cartella riguarda esclusivamente somme autoliquidate e non pagate, contestare la mancata ricezione dell'avviso bonario, da sola, difficilmente comporta l'annullamento della cartella.
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