Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/09/2015 n. 4033 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

testo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA e IRES per il periodo d’imposta 2005, deducendo inizialmente la nullità della cartella per la mancata notifica dell’avviso bonario previsto dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000. In una memoria successiva ha inoltre sollevato nuovi motivi relativi alla mancata sottoscrizione della cartella, all’inesistenza o nullità della sua notificazione e alla carenza di potere della Serit. La Commissione ha ritenuto che tali ulteriori contestazioni fossero nuove e quindi inammissibili in appello.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo aveva rigettato il ricorso e condannato la società al pagamento di 1.000 euro di spese. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione, rigettando l’appello e condannando l’appellante a ulteriori 500 euro di spese, oltre accessori. È stato stabilito che l’avviso bonario non era obbligatorio perché l’iscrizione a ruolo derivava esclusivamente dall’omesso o insufficiente versamento di imposte dichiarate dalla contribuente, senza rettifiche né incertezze su elementi rilevanti della dichiarazione.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente

    L'Ufficio deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti prima dell'iscrizione a ruolo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

    L'avviso bonario è necessario quando il controllo della dichiarazione evidenzia incertezze o anomalie sostanziali. Non è invece necessario quando l'Ufficio si limita a riscuotere somme dichiarate dal contribuente ma non versate.

  • Art. 57, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Divieto di proporre domande nuove e nuove eccezioni in appello.

    I motivi non inseriti nel ricorso introduttivo non possono essere introdotti per la prima volta con memorie successive o nell'atto di appello, salvo i limiti previsti dalla legge.

  • Art. 112, codice di procedura civile

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

    La parte aveva dedotto anche un errore di ultrapetizione, ma la decisione non ha accolto tale censura.

  • Cassazione civile, sentenza n. 17396/2010

    Non è richiesta la comunicazione di irregolarità se l'iscrizione a ruolo deriva non da errori nella dichiarazione, bensì dall'omesso o insufficiente versamento di quanto dichiarato.

    Il controllo meramente cartolare volto a riscuotere tributi autoliquidati e non pagati non impone necessariamente l'invio dell'avviso bonario.

Massime di principio

  • L'avviso bonario non costituisce sempre un passaggio obbligatorio: la sua omissione tende a essere irrilevante quando il debito deriva direttamente da importi dichiarati dal contribuente e non versati.
  • L'obbligo di contraddittorio preventivo assume maggiore rilievo quando l'Amministrazione corregge la dichiarazione, rileva errori, incongruenze o incertezze su elementi sostanziali.
  • Nel processo tributario i motivi di impugnazione devono essere indicati tempestivamente nel ricorso introduttivo; le memorie illustrative non possono normalmente introdurre contestazioni autonome e nuove.
  • In appello non è consentito ampliare l'oggetto della controversia con nuovi motivi, in applicazione del divieto di ius novorum previsto dall'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992.
  • Quando la cartella riguarda esclusivamente somme autoliquidate e non pagate, contestare la mancata ricezione dell'avviso bonario, da sola, difficilmente comporta l'annullamento della cartella.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.