Sentenza n. 549/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento adottato in data 20.2.2025 n. -OMISSIS-, notificato il 13.3.2025, portante revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore odierno ricorrente; - di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso in Italia rilasciato al lavoratore straniero nell'ambito del Decreto flussi
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta, contestando i presupposti e la motivazione del provvedimento. L'Amministrazione aveva fondato la revoca su tre elementi: l'asserita omessa comunicazione, da parte del professionista asseverante, ai sensi dell'art. 1 della l. 12/1979; la presenza di "insoluti diffidabili" relativi alla regolarità contributiva del datore di lavoro; l'asserita insufficienza dei requisiti reddituali, poiché nel 2022 il reddito era pari a 38.182 euro e il volume d'affari a 44.370 euro. Il ricorrente ha dimostrato che il professionista aveva effettuato la comunicazione prevista dalla legge, che gli insoluti diffidabili non determinavano automaticamente l'irregolarità contributiva ma consentivano la regolarizzazione mediante diffida, e che il datore di lavoro aveva conseguito redditi d'impresa pari a circa 829.000 euro nel 2023 e 582.000 euro nel 2024.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto dimostrato che il professionista asseverante aveva regolarmente effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 della l. 12/1979. Ha inoltre qualificato gli "insoluti diffidabili" come inadempienze contributive che non determinano automaticamente l'irregolarità del documento, essendo suscettibili di regolarizzazione ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 2015; tali irregolarità sono quindi amministrative e sanabili ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998. Quanto alla capacità economica, il giudice ha ritenuto rilevanti i redditi d'impresa conseguiti dal datore di lavoro nel 2023 e nel 2024, notevolmente superiori a quelli del 2022, quali elementi favorevoli sopravvenuti che l'Amministrazione deve valutare ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. L'annullamento lascia salvo il potere dell'Amministrazione di rivalutare la questione alla luce delle coordinate conformative della sentenza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 l. 12/1979
La comunicazione effettuata dal professionista asseverante costituisce presupposto rilevante per la verifica della validità dell'asseverazione dei requisiti del datore di lavoro; nel caso concreto il giudice ne ha accertato l'avvenuto adempimento.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
"irregolarità amministrative sanabili"
Le irregolarità amministrative sanabili devono poter essere regolarizzate e non giustificano automaticamente la revoca del titolo; inoltre, ai fini della valutazione del soggiorno, devono essere considerati anche gli elementi favorevoli sopravvenuti.
d.m. Ministero del Lavoro 30 gennaio 2015
Gli insoluti diffidabili consentono l'invito alla regolarizzazione e non determinano automaticamente l'irregolarità contributiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al nulla osta all'ingresso di un lavoratore straniero, la presenza di insoluti contributivi diffidabili non determina automaticamente l'irregolarità contributiva, quando l'ordinamento consente al datore di lavoro di regolarizzare tali posizioni mediante diffida.
- Le irregolarità amministrative sanabili del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, non possono fondare automaticamente la revoca del nulla osta senza considerare la possibilità di regolarizzazione.
- Nella rivalutazione dei presupposti economici per il soggiorno del lavoratore straniero, l'Amministrazione deve considerare gli elementi favorevoli sopravvenuti, inclusa una significativa e protratta crescita del reddito d'impresa del datore di lavoro successiva all'anno preso originariamente in esame.
- L'annullamento della revoca del nulla osta non impedisce all'Amministrazione di riesaminare la posizione, purché la nuova valutazione sia condotta alla luce delle coordinate conformative stabilite dal giudice e tenga conto degli elementi sanabili e sopravvenuti.
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