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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10919/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Belluno che aveva condannato Melis per resistenza a pubblico ufficiale (capo A) e oltraggio a pubblico ufficiale (capo B) e per la contravvenzione di manifesta ubriachezza (capo C, art. 688 c.p., commi 2-3). Con un unico motivo si deduce violazione di legge penale: si osserva che i reati dei capi A e B sono puniti con pena della reclusione e dunque la sanzione di arresto irrogata dal Tribunale sarebbe illegale; inoltre si contestava l'assenza nel dispositivo di una pronuncia di non doversi procedere per il capo C), sebbene ciò fosse indicato in motivazione. Si chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza quanto al capo C) e la conseguente rideterminazione delle pene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo C) perché la contravvenzione prevista dall'art. 688, comma 2, c.p. (manifesta ubriachezza) è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza n.354/2002) e quindi il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Di conseguenza è stata eliminata la pena di 1 mese e 20 giorni di arresto riferibile al capo C), mentre è stata confermata la pena di 9 mesi di reclusione per i reati di resistenza e oltraggio (capi A e B).

Norme richiamate

  • art. 688 cod. pen. (commi 2-3)

    La disposizione che sanzionava la manifesta ubriachezza (comma 2) è stata dichiarata incostituzionale e pertanto la contravvenzione non fa più parte dell'ordinamento; la condanna relativa deve essere annullata senza rinvio.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 354 del 17 luglio 2002

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 688, comma 2, con effetto di estromissione definitiva dall'ordinamento della contravvenzione per manifesta ubriachezza; conseguentemente le condanne fondate su quella disposizione vanno eliminate.

Massime di principio

  • Quando una norma penale è stata dichiarata incostituzionale e il fatto non è più previsto come reato, la condanna relativa va annullata senza rinvio per quel capo.
  • Le pene accessorie o autonome (es. arresto per contravvenzione) che si riferiscono esclusivamente a un capo annullato devono essere eliminate, senza che ciò incida sulle pene confermate per altri reati.
  • La Corte di Cassazione può limitare l'annullamento al solo capo interessato dall'incostituzionalità e lasciare inalterate le restanti statuizioni penali se non toccate dall'incidente di illegittimità.
  • In impugnazione è utile verificare non solo la motivazione ma anche il dispositivo: l'assenza di una pronuncia (es. non doversi procedere) nel dispositivo può essere sanata con l'annullamento senza rinvio quando sussistono i presupposti di incostituzionalità della norma.
  • Prima di dedurre incompatibilità di sanzioni (per esempio arresto vs reclusione) occorre accertare la fonte normativa delle singole pene e se esse derivino da capi distinti, perché l'eliminazione di una sanzione può derivare semplicemente dall'annullamento del capo cui si riferisce.

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