Sentenza n. 1423/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2520/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva condannato il Ministero a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza n. 2520/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, il pagamento della somma complessiva di euro 2.500,00, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato d'ufficio la questione relativa alla validità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi trasmessa in copia informatica, indicava genericamente un ricorso per ottemperanza a un giudicato civile relativo al bonus carta del docente, senza identificare la sede del TAR né gli estremi della sentenza da eseguire. Il ricorrente non era presente alla camera di consiglio. Il giudice ha inoltre escluso la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura o errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una procura speciale idonea. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura deve individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia. La procura separata e generica non soddisfaceva tali requisiti. L'eccezione riconosciuta per la procura apposta in calce o a margine del ricorso non è stata estesa alla procura cartacea separata depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale: la mera congiunzione telematica dei documenti non dimostra né la consapevolezza del mandante circa il contenuto dell'atto né la preesistenza o coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale è requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ravvisandosi un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la sentenza dell'Adunanza plenaria aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti e non aveva innovato il quadro normativo. Il rilievo d'ufficio non ha richiesto l'ordinanza prevista dall'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore del ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva così rinunciato implicitamente al contraddittorio sulla questione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale deve indicare l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto e ogni altro elemento utile a individuare la controversia.
art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione adatta la procura al processo telematico e consente di considerarla apposta in calce ai fini della certificazione dell'autografia, ma non elimina l'esigenza che la procura separata contenga elementi sufficienti a identificare la controversia e dimostri la specificità del mandato.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di sanare la mancanza originaria della procura speciale, qualificata dal processo amministrativo come requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione della procura non è applicabile quando il requisito della procura speciale deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è istituto eccezionale di stretta interpretazione; non ricorre quando la parte abbia scelto un indirizzo interpretativo meno prudente tra orientamenti già esistenti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di avviso sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è necessario se il difensore, presente in udienza o camera di consiglio, avrebbe potuto contraddire ma non vi partecipa.
art. 22 c.p.a.
Il processo amministrativo richiede, in via generale, la difesa tecnica, il che giustifica l'esigenza di una procura speciale specifica e validamente conferita.
art. 23 c.p.a.
La disciplina della difesa tecnica nel processo amministrativo rafforza la necessità che il difensore sia munito di un mandato riferibile alla specifica controversia.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza civile posta in esecuzione aveva riconosciuto il diritto del docente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
art. 124 disp. att. c.p.c.
L'attestazione prevista dalla norma è stata utilizzata per dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza civile.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe quale fondamento processuale della definizione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale separata dal ricorso deve contenere elementi specifici e sufficienti a individuare la controversia, comprese, quando necessarie, l'autorità giudiziaria adita e gli estremi del provvedimento di cui si chiede l'esecuzione; una formula generica riferita soltanto al tipo di azione non è idonea.
- La copia informatica di una procura redatta su supporto analogico e depositata o notificata insieme a un ricorso nativo digitale non rende automaticamente valida una procura generica: la congiunzione telematica dei documenti non sostituisce la specificità del mandato né dimostra, da sola, la consapevolezza del mandante circa il contenuto dell'atto rappresentativo.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto.
- La mancanza o genericità della procura speciale, quando essa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi della disciplina del processo civile richiamata dal codice del processo amministrativo.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la parte abbia scelto, tra orientamenti interpretativi già esistenti e conoscibili, quello meno prudente, poiché in tal caso non ricorre un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non imputabile.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d'ufficio non è necessario quando il difensore non partecipa all'udienza o alla camera di consiglio nella quale la questione viene evidenziata, poiché l'assenza implica rinuncia al contraddittorio su di essa.
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