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Sentenza

Sentenza n. 584/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso inviata a mezzo PEC in data 8 settembre 2025, con cui l’A.I.A.S. Cagliari ha chiesto all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna l’ostensione e il rilascio di copia di tutti gli atti relativi al procedimento di assegnazione in favore della medesima A.I.AS. del complesso immobiliare sito in Cagliari, Viale Poetto n. 312. nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti con l’istanza di accesso del 8 settembre 2025 e, per l’effetto, per la condanna della Regione Sardegna all’esibizione e al rilascio di copia della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202501035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa alla documentazione sul rapporto di concessione o comodato e sull'assegnazione di un complesso immobiliare regionale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'associazione ricorrente, titolare della disponibilità di un complesso immobiliare regionale sito in Cagliari, Viale Poetto n. 312, in forza di un rapporto instaurato nel 1972, aveva presentato il 8 settembre 2025 un'istanza di accesso per ottenere copia di tutta la documentazione relativa al procedimento di assegnazione e ai rapporti giuridico-amministrativi riguardanti l'immobile. L'istanza era stata presentata dopo che la Regione aveva comunicato l'intenzione di recedere dal contratto di comodato e dopo l'autorizzazione provvisoria all'utilizzo della struttura da parte dell'aggiudicatario del ramo d'azienda relativo alle prestazioni socio-assistenziali. La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, sostenendo di avere una posizione qualificata e differenziata e un interesse concreto a conoscere la consistenza dell'iter amministrativo stratificatosi nel tempo, anche per valutare eventuali iniziative a tutela dei propri diritti e interessi. Lamentava inoltre la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, nonché la lesione del diritto di difesa, a fronte dell'assenza di riscontro dell'amministrazione.

La decisione

Nel corso del giudizio la Regione ha trasmesso e messo a disposizione della ricorrente la documentazione reperita nei propri fascicoli e negli archivi, anche a seguito del rinvio disposto dal Collegio per consentire un pieno riscontro all'istanza. La ricorrente ha dichiarato che l'ostensione e la consegna dell'ulteriore documentazione avevano integralmente soddisfatto il proprio interesse e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., in ragione della portata satisfattiva dell'attività amministrativa intervenuta nel corso del giudizio. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione dell'accordo delle parti sul punto.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    La ricorrente ha invocato la disciplina dell'accesso documentale per ottenere la visione e l'estrazione di copia degli atti relativi al rapporto sull'immobile; la sentenza non definisce nel merito i presupposti sostanziali dell'accesso, poiché l'interesse è stato soddisfatto nel corso del giudizio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata quando l'attività amministrativa successiva al ricorso ha integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale azionato.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-rifiuto su un'istanza di accesso, l'ostensione integrale della documentazione richiesta nel corso del processo, accompagnata dalla dichiarazione del ricorrente di piena soddisfazione dell'interesse, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l'attività amministrativa sopravvenuta abbia una portata effettivamente satisfattiva rispetto all'interesse sostanziale dedotto in giudizio; quando tale effetto è riconosciuto dal ricorrente, il giudice non procede all'accertamento nel merito dell'illegittimità del silenzio originariamente formatosi.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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