Cassazione Penale, Ordinanza n. 05461/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non erano esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il soggetto ricorrente ha impugnato personalmente l'ordinanza del 27 settembre 2024 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Sassari. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, essendo successivi al 3 agosto 2017 sia il provvedimento impugnato sia il ricorso, trovava applicazione l'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, che impone, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso per cassazione dell'imputato, e quindi anche del condannato, da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso, essendo stato presentato personalmente dal condannato, era quindi privo del requisito di validità richiesto dalla legge.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione dell'imputato, e quindi anche del condannato, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina l'inammissibilità.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso quando ne ricorrono i presupposti formali.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
legge n. 103 del 2017
Ha introdotto il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale, per i ricorsi successivi alla sua entrata in vigore.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, quando la disciplina applicabile richiede la firma di un difensore cassazionista, è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione.
- La verifica del requisito di sottoscrizione va compiuta in relazione alla data del ricorso e del provvedimento impugnato, se la modifica legislativa ha efficacia solo per gli atti successivi alla sua entrata in vigore.
- L'inammissibilità del ricorso per vizi formali legati alla sottoscrizione comporta la declaratoria de plano e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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