Ordinanza n. 1447/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela dell’aggiudicazione di un appalto per servizi di pulizia e contestuale dichiarazione di inefficacia del contratto già sottoscritto e in esecuzione
Esito
La controversia
L’impresa già aggiudicataria ha impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante ha annullato in autotutela l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di pulizia e igiene ambientale presso strutture della Guardia di Finanza in Sicilia, dichiarando contestualmente inefficace il contratto sottoscritto e già in esecuzione. Sono stati inoltre impugnati, ove adottati, gli atti di riassegnazione dell’appalto, nonché il bando, il capitolato e la tabella dei sub-criteri di valutazione, nella parte eventualmente interpretata in senso sfavorevole alla ricorrente. È stato chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato con altro operatore e il subentro nel contratto, con riserva di domanda risarcitoria. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati sui provvedimenti eventualmente adottati dall’amministrazione dopo l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, prima di procedere allo scrutinio compiuto delle censure e della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito i motivi di ricorso né la domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione resistente, che deve depositare tramite PAT, entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, chiarimenti documentati sui provvedimenti eventualmente adottati dopo l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 giugno 2026, anche per consentire la trattazione congiunta con altro ricorso concernente la precedente aggiudicazione del medesimo appalto. È stata inoltre disposta la trasmissione dell’ordinanza al Comando Generale della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia Palermo in proprio.
Norme richiamate
artt. 123 e 124 c.p.a.
ai sensi degli articoli 123 e 124 C.P.A.
Sono richiamati dalla ricorrente a fondamento delle domande relative all’inefficacia del contratto e al subentro; l’ordinanza non ne offre ancora un’applicazione decisoria.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritenga che lo scrutinio delle censure e della domanda cautelare dipenda da informazioni sugli atti successivi all’adozione del provvedimento impugnato, può disporre un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione, prescrivendo il deposito di chiarimenti documentati entro un termine assegnato.
- La trattazione della domanda cautelare può essere rinviata quando l’acquisizione degli elementi istruttori sia necessaria per valutarne compiutamente i presupposti e quando sussista l’esigenza di trattare congiuntamente ricorsi connessi riguardanti la medesima procedura di gara.
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