Cassazione Penale, Sentenza n. 29805/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Caiazzo aveva depositato istanze di incidente di esecuzione (1/6/2021 e 19/7/2021) che il Tribunale ha dichiarato inammissibili. Il giudice ha ritenuto le domande reiterative di analoga richiesta già precedentemente non accolta e ha rilevato gravi lacune documentali: mancavano atti relativi all'estradizione, i mandati di arresto europeo non erano prodotti e non era possibile confrontare tali mandati con i titoli custodiali nazionali. In cassazione il difensore deduceva carenza di motivazione e sosteneva che, dalla documentazione allegata, emergerebbe che l'arresto era riferibile a reato contravvenzionale precedente all'estradizione e non compreso nella stessa; propose inoltre che il giudice avrebbe potuto chiedere integrazioni documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancanza di autosufficienza: il ricorrente non ha prodotto documenti essenziali né ha contestato il passaggio motivazionale chiave del provvedimento impugnato (che aveva qualificato la nuova istanza come mera reiterazione). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Le istanze ripetute già dichiarate inammissibili possono essere trattate come reiterazioni e quindi dichiarate nuovamente inammissibili se non emergono elementi nuovi rilevanti.
- Il ricorso in cassazione deve essere autosufficiente: è necessario produrre in sede di impugnazione la documentazione essenziale e sviluppare argomentazioni precise che contestino i passaggi motivazionali decisivi del provvedimento impugnato.
- L'assenza di atti chiave (es. provvedimenti di estradizione, mandati di arresto europeo, titoli custodiali) compromette la valutazione della richiesta e può giustificare l'inammissibilità per lacunosità documentale.
- Se si ritiene che il giudice non abbia acquisito atti determinanti, il rimedio corretto è indicare esplicitamente quali documenti mancano e chiedere al giudice l'ammissione o l'acquisizione degli stessi, motivando la rilevanza per superare l'eventuale qualificazione di reiterazione.
- In caso di ricorsi manifestamente generici o privi di fondamento possono essere disposte condanne alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) per profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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