Sentenza n. 1183/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- con cui il Comune di Ottaviano ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di opere abusive realizzate su un’area di sua proprietà
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive consistenti in modifiche interne, una tettoia/gazebo, un ampliamento con chiusura di balcone o loggia e la realizzazione di una superficie balconata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha lamentato, anzitutto, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha sostenuto che le opere costituissero lievi modifiche prive di alterazioni sostanziali del fabbricato, che il balcone fosse stato ricavato mediante arretramento del muro perimetrale, che le modifiche al piano interrato non incidessero sulla stabilità dell'edificio e che il gazebo fosse stato realizzato per esigenze di privacy. Ha inoltre dedotto che il Comune avrebbe dovuto applicare una sanzione pecuniaria anziché disporre la demolizione; che alcune opere fossero pertinenziali o rientrassero nelle tolleranze costruttive; che la modifica del piano interrato fosse stata comunicata al Comune; che il decorso del tempo avesse consolidato un affidamento sulla legittimità delle opere; e che la demolizione potesse pregiudicare la stabilità delle parti legittime dell'edificio. La ricorrente ha chiesto anche la riunione con altro giudizio avente a oggetto una distinta ordinanza di demolizione relativa al medesimo fabbricato.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto la richiesta di riunione, rilevando che i due giudizi riguardavano distinti provvedimenti repressivi e opere diverse, sicché la mera riferibilità degli abusi al medesimo fabbricato non giustificava la trattazione congiunta. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il balcone e l'ampliamento del locale interno avessero modificato sagoma, prospetti, superfici e volumetria dell'edificio, configurando interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire; in mancanza del titolo, la sanzione appropriata era la demolizione. Ha qualificato anche il gazebo come manufatto non precario, destinato a soddisfare esigenze permanenti e idoneo ad alterare lo stato dei luoghi e il carico urbanistico; per dimensioni e collocazione esso non poteva essere installato senza permesso di costruire. Ha quindi escluso la violazione dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001. Quanto alla motivazione e all'affidamento, ha applicato il principio dell'Adunanza plenaria secondo cui l'ordine di demolizione di un immobile abusivo e mai assistito da titolo è espressione di potere vincolato e non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico, neppure se adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso. L'inerzia amministrativa non rende legittima l'edificazione sine titulo e non consolida un affidamento tutelabile. Con riferimento all'art. 34 del d.P.R. 380/2001, ha affermato che, una volta accertata l'abusività, il Comune deve emanare l'ordine di demolizione; l'eventuale pregiudizio alla statica dell'intero edificio rileva nella successiva fase esecutiva, quando sia rappresentato dall'interessato o emerga ictu oculi, e non impedisce di per sé l'adozione dell'ordinanza demolitoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'accertamento di opere abusive prive del necessario titolo edilizio giustifica l'emanazione dell'ordine di demolizione; per gli interventi che modificano sagoma, prospetti, superfici o volumetria il titolo richiesto è il permesso di costruire.
art. 34 d.P.R. 380/2001
Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
Il Comune, accertata l'abusività dell'opera, deve adottare l'ordine di demolizione. L'eventuale pregiudizio alla statica dell'edificio può assumere rilievo nella fase esecutiva, se rappresentato dall'interessato o evidente.
art. 77, comma 4-bis, c.p.a.
La norma è richiamata in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive prive di titolo è espressione di potere vincolato: accertata l'abusività, l'amministrazione deve adottarlo e non è tenuta a motivare specificamente sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità edilizia.
- Il decorso del tempo e la mera inerzia dell'amministrazione non rendono legittima un'opera realizzata sine titulo e non consolidano, di regola, un affidamento tutelabile del proprietario, anche quando l'ordine di demolizione sia adottato a notevole distanza dalla realizzazione dell'abuso.
- La chiusura di un balcone o di una loggia con creazione di superficie abitabile e volumetria, nonché la realizzazione di un balcone che modifichi prospetti e sagoma, costituiscono interventi soggetti a permesso di costruire; in mancanza del titolo, è legittima la demolizione.
- Un gazebo o una tettoia destinati a soddisfare esigenze permanenti, anche se strutturalmente rimovibili e privi di opere murarie rilevanti, possono alterare stabilmente lo stato dei luoghi e il carico urbanistico; quando dimensioni e collocazione incidono visibilmente sull'edificio, è necessario il permesso di costruire.
- L'eventuale pregiudizio per la stabilità delle parti legittime dell'edificio non impedisce automaticamente l'adozione dell'ordine di demolizione: la questione rileva nella fase esecutiva, ove il pregiudizio sia rappresentato dall'interessato o emerga ictu oculi.
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