Cassazione Penale, Sentenza n. 36546/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina che, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la custodia cautelare in carcere applicata a Giuseppe Isgrò per il reato di duplice omicidio, aggravato dall'art. 416‑bis, comma 1, cod. pen. La misura è stata fondata soprattutto sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, Carmelo D'Amico (autoaccusatosi e testimone diretto di fasi pregresse) e Salvatore Micale (che riferì de relato). Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 commi 3 e 4 e 273 cod. proc. pen. relativamente alla valutazione della convergenza e dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, censurando possibile circolarità probatoria e insufficiente verifica delle fonti (in particolare del ruolo della fonte Mazzù e dei suoi rapporti con Micale); (2) insussistenza delle esigenze cautelari attuali, per la risalenza temporale del fatto (gennaio 1992), l'assenza di contestazione di intraneità all'associazione mafiosa e l'intervenuta esecuzione di pene precedenti, con la conseguente irrilevanza del pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la credibilità soggettiva di D'Amico (anche per natura autoaccusatoria e attendibilità già emersa in altri procedimenti) e avesse valutato in modo logico e non manifestamente illogico la convergenza essenziale tra le dichiarazioni di D'Amico e Micale, compresa la plausibilità dei contatti informativi di Micale con la fonte Mazzù e con altri coindagati. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che per i delitti aggravati dall'art. 416‑bis, comma 1, sussiste una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare in carcere (art. 275, comma 3), che il Tribunale ha adeguatamente ritenuto persistente alla luce della partecipazione storica e dell'organicità dell'imputato nel gruppo dei barcellonesi e dei precedenti irrevocabili; il dato cronologico non è stato ritenuto risolutivo, posto che l'ininterrotta detenzione e la gravità del quadro indiziario non consentivano di ritenere superate le esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il riesame: la Corte ricorda che l'ordinanza impugnata è un provvedimento adottato in sede di riesame ex art. 309 e valuta la correttezza della decisione del giudice del riesame.
art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.
L'aggravante è applicata in considerazione delle modalità e delle finalità dell'omicidio (controllo del territorio e repressione di iniziative non autorizzate), elemento che rafforza la gravità del fatto e la presunzione relativa di necessità della custodia cautelare.
artt. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Riferiti dalla difesa per censurare la valutazione delle prove; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia adempiuto agli obblighi di motivazione nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni e nel confronto delle dichiarazioni divergenti.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle modalità di utilizzazione delle dichiarazioni e dei mezzi di prova: la Corte ritiene che non vi sia stato vizio procedurale nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Art. 275, richiamato con riferimento alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per delitti aggravati ex art. 416‑bis; la Corte conferma che la presunzione non è assoluta ma non è stata superata dal ricorrente.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce la presunzione relativa della custodia cautelare in carcere per i reati aggravati dall'art. 416‑bis; la Corte conferma che, in assenza di elementi idonei a escludere le esigenze cautelari, la presunzione sostiene la misura adottata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma cui la Corte si richiama per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti relativi allo status detentivo del ricorrente da effettuare dalla Cancelleria.
Massime di principio
- In sede cautelare non è richiesta la certezza della colpevolezza: è sufficiente un quadro indiziario gravemente e concretamente argomentato che dia una 'ragionevole e alta probabilità' di colpevolezza.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire gravi indizi se sono intrinsecamente attendibili e risultano corroborate, anche solo parzialmente o tendenzialmente, da riscontri estrinseci che tendano all'individualizzazione.
- Quando una testimonianza è de relato (di seconda mano), il giudice deve motivare la plausibilità della fonte di informazione e l'esistenza di contatti credibili tra le fonti, ma la valutazione resta rimessa al giudice del merito entro i limiti della logicità della motivazione.
- Per i reati aggravati dall'art. 416‑bis, comma 1, esiste una presunzione relativa di permanenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3): per superarla occorrono elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di pericolosità o la possibilità di misure meno afflittive.
- Il tempo trascorso dalla commissione del fatto non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari: va valutato insieme alla gravità del fatto, alla personalità dell'indagato, alla sua storicità di partecipazione all'associazione e alle condanne irrevocabili.
- Le censure sulla presunta circolarità della prova o sulla incompleta ricostruzione delle fonti informative devono essere effettivamente fondate e non meramente congetturali per ottenere l'annullamento di una misura cautelare; il giudice di legittimità verifica la logicità e la completezza della motivazione del giudice del riesame.
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