Cassazione Penale, Ordinanza n. 00191/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 16/05/2024, deducendo un solo motivo: la mancata riqualificazione della condotta dal delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p. al delitto di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p., nonché l'erronea applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61, comma 1, n. 5 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo riproduceva pedissequamente censure già svolte in appello e già disattese, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non specifico e solo apparente il motivo, perché meramente reiterativo di quello proposto in appello. Nel merito, ha richiamato la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso la frode informatica sul rilievo che la condotta dell'imputato consisteva nell'indurre in errore la persona offesa, incidendo sulla persona e non sul sistema informatico; ha inoltre ritenuto logica e conforme alla giurisprudenza l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa, evidenziata dall'impossibilità per la persona offesa di identificare l'interlocutore. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p.
Richiamato come reato contestato; la Corte d'appello ha escluso che la condotta integrasse la frode informatica e ha mantenuto la qualificazione della truffa aggravata.
art. 640-ter c.p.
La Corte ha ribadito che la fattispecie non è configurabile quando la condotta induce in errore la persona offesa senza manipolare il sistema informatico.
art. 61, comma 1, n. 5 c.p.
L'aggravante della minorata difesa è stata ritenuta correttamente applicata, in quanto la persona offesa non era in grado di identificare l'interlocutore.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che si limiti a riprodurre senza specifica confutazione le doglianze già dedotte in appello è inammissibile per difetto di specificità.
- La frode informatica richiede una condotta che incida sul sistema informatico o telematico; se l'azione si risolve nell'indurre in errore la persona offesa, la fattispecie resta nell'alveo della truffa.
- La circostanza aggravante della minorata difesa è configurabile quando le modalità dell'azione riducono concretamente la capacità della vittima di difendersi o di identificare l'autore della condotta.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso anche quando la motivazione della sentenza impugnata risulti logica, coerente e aderente al dato normativo, rendendo non decisiva la mera reiterazione delle censure.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00152/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00158/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00159/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00160/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00162/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00163/2025 del 03/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →