Cassazione Penale, Ordinanza n. 13694/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ipotesi di esonero. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di quattro mesi di arresto per la violazione dell'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011, commessa a Monreale l'11/09/2020. Nel ricorso per cassazione veniva dedotta, in sostanza, l'illegittimità del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte di cassazione rileva tuttavia che la doglianza è manifestamente infondata, perché la causa di non punibilità non è applicabile quando emergano elementi sintomatici di abitualità e accentuata pericolosità sociale, circostanze che la Corte territoriale aveva congruamente valorizzato in fatto. Su tali medesime valutazioni in fatto si fondava anche il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena in misura più elevata.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; dalla sentenza non emerge ulteriormente la specifica condotta tipica, ma solo che l'imputato è stato condannato per tale violazione.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando ricorrano elementi sintomatici dell'abitualità e di una accentuata pericolosità sociale dell'imputato; la valutazione di tali profili è rimessa al giudice di merito se congruamente motivata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta e il quadro complessivo del fatto rivelino abitualità e accentuata pericolosità sociale dell'imputato.
- Il giudizio sulla sussistenza di elementi sintomatici di abitualità e pericolosità sociale, se sorretto da motivazione congrua, non è sindacabile in sede di legittimità.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena possono essere legittimamente fondati sulle medesime valutazioni in fatto relative alla modalità della condotta e all'abitualità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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