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Sentenza

Sentenza n. 641/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione: a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella Parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti che Codesto Ecc.mo T.A.R. riterrà più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate).

Giustizia amministrativa202600309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova pratica a quiz e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica a risposta multipla e la conseguente mancata ammissione alla prova orale. Con il primo motivo ha dedotto che la risposta indicata dalla commissione come corretta per il quesito n. 4 fosse errata e che fosse invece corretta la risposta da lei prescelta. Con il secondo motivo ha sostenuto, relativamente al quesito n. 6, che, anche ritenendo corretta la risposta individuata dalla commissione, fosse parimenti corretta quella fornita dalla ricorrente, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. In via subordinata ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, con riferimento alla tutela dell'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha inoltre chiesto la riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, ripetizione della correzione o della prova, oppure neutralizzazione dei quesiti contestati.

La decisione

Nel corso del giudizio l'ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare le contestazioni. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha attribuito 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita da ciascun candidato, rideterminando la graduatoria. Grazie ai nuovi punteggi la ricorrente ha raggiunto almeno 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il Collegio ha ritenuto che tale intervento avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, anziché l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'ASL è stata condannata, in applicazione della soccombenza virtuale, al pagamento di 400 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato, in ragione dell'integrale soddisfazione della pretesa, pur considerando la serialità del contenzioso, il riesame relativamente tempestivo, la natura specialistica delle questioni e la definizione in sede camerale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il Collegio ha dato avviso di possibile adozione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata in sede cautelare, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 30 c.p.a.

    condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.

    Costituiva la base normativa della domanda di reintegrazione in forma specifica, non esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 12 d.P.R. 220/2001

    violazione dell’art. 12 del D.P.R. 220/2001 in ordine alle prescrizioni relative alla tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali

    Era invocato dalla ricorrente quale parametro delle regole di anonimato e correttezza delle operazioni concorsuali; il giudice non ha deciso nel merito tale censura.

  • art. 9 del bando di concorso

    avendo questa ormai riportato un punteggio nella prova pratica non inferiore a 14 punti, vale a dire alla soglia per l’ammissione all’orale

    Prevedeva la soglia di 14 punti necessaria per l’ammissione alla prova orale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento che attribuisce al ricorrente il risultato sostanziale richiesto e ne soddisfa integralmente l’interesse, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non la sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta riammissione a una procedura concorsuale, conseguente alla rettifica dei punteggi contestati, integra soddisfazione integrale della pretesa azionata quando consente al candidato di superare la soglia prevista per l’ammissione alla fase successiva.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per intervento satisfattivo dell’amministrazione, le spese possono essere regolate sulla base della soccombenza virtuale, valutando anche la condotta processuale e amministrativa delle parti, la tempestività del riesame, la serialità del contenzioso e la complessità tecnica delle questioni.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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