Ordinanza n. 13374/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento PREVIA SOSPENSIVA del Provvedimento di Diniego Di Visto Per Lavoro Subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia – Islamabad -prot. n. 13380-P del 20.11.2025, notificato in data 10.12.2025, con cui è stata disposta la revoca del Nulla Osta al lavoro altamente qualificato (Carta Blu UE) precedentemente rilasciato in favore del ricorrente; • di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato con revoca del nulla osta al lavoro altamente qualificato (Carta Blu UE)
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad che ha negato il visto per lavoro subordinato e disposto la revoca del nulla osta precedentemente rilasciato per lavoro altamente qualificato nell'ambito della Carta Blu UE. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, ritenendo che la procura alle liti non risponda ai requisiti stabiliti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 2 ottobre 2025, n. 11. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., le parti sono state quindi chiamate a interloquire esclusivamente su tale questione.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito dell'impugnazione. Ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie sulla sola questione dell'ammissibilità del ricorso connessa ai requisiti della procura alle liti. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 novembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente per ragioni di tutela della riservatezza e della dignità.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla previamente al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 2 ottobre 2025, n. 11
Decisione richiamata dal Collegio quale parametro per valutare i requisiti della procura alle liti; il TAR ha rilevato che la procura potrebbe non conformarsi a tali requisiti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno della misura di oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva per l'ammissibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
- Il difetto o l'inadeguatezza della procura alle liti rispetto ai requisiti individuati dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria può porre una questione preliminare di ammissibilità del ricorso, da esaminare nel rispetto del contraddittorio processuale.
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