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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35188/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

i ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva dichiarato la nullità dei contratti di compravendita stipulati da Antonino Marino e aveva riconosciuto il diritto della Marino al risarcimento del danno per la perdita della proprietà degli immobili. Le censure principali riguardavano: il divieto opposto al c.t.u. contabile di esaminare documenti prodotti dai ricorrenti per mancato consenso della controparte (art. 198 c.p.c.), l'esclusione della produzione in appello di nuovi documenti ritenuti indispensabili (art. 345 c.p.c.) e l'omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c.). I ricorrenti incidentali deducevano inoltre errata valutazione probatoria e che la perdita della proprietà era avvenuta legittimamente tramite acquisto all'asta dell'alienante.

La decisione

la Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato la corretta applicazione dell'art. 198 c.p.c. nel senso che, in materia di consulenza contabile, l'ausiliario può acquisire documenti non prodotti in causa solo previo consenso di tutte le parti e che, in mancanza di tale consenso, l'esame non può essere eseguito; ha ritenuto inammissibile/infondato il deposito dei nuovi documenti in appello perché i ricorrenti non hanno dimostrato l'impossibilità di produrli in primo grado e, comunque, la produzione sarebbe dovuta avvenire in sede di costituzione in appello; ha escluso che sussistesse un'omissione di esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., rilevando che il sindacato sulla motivazione è oggi limitato ai casi di carenza grave od insanabile della motivazione; ha inoltre ricordato che la precedente pronuncia non definitiva favorevole alla Marino era divenuta definitiva quanto al diritto al risarcimento, così che il giudizio d'appello era limitato alla quantificazione del danno. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese di cassazione e confermate le statuizioni di merito sulla liquidazione dei risarcimenti e sulle spese nei gradi inferiori nei termini già disposti.

Norme richiamate

  • art. 198 c.p.c.

    l'ausiliario puo' esaminare anche documenti non prodotti in causa solo dopo aver sentito le parti e previo consenso di tutte; di tali documenti non puo' farsi menzione nei processi verbali o nella relazione senza il consenso di tutte le parti

    in tema di consulenza contabile il c.t.u. non puo' acquisire ed utilizzare documenti non depositati in giudizio senza il consenso di tutte le parti; la Corte ha confermato il carattere vincolante del requisito del consenso

  • art. 345 c.p.c. (tutela dei mezzi di prova in appello)

    la produzione in appello di nuovi documenti e' ammessa se la parte dimostra di non poterli aver prodotti in primo grado per causa non imputabile o se il collegio li ritiene indispensabili; tuttavia i documenti non di formazione successiva devono, di regola, essere prodotti nella fase di costituzione in appello

  • art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.

    la censura per omesso esame di fatto decisivo e' ammissibile solo se riguarda un fatto materiale, rilevante e non valutato, e se l'esame avrebbe cambiato l'esito; il sindacato di legittimità sulla motivazione e' oggi limitato ai casi di grave carenza motivazionale

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova resta a carico della parte che assume i fatti costitutivi; la Corte ha spiegato che non si e' avuta una erronea inversione dell'onere della prova ma una valutazione delle risultanze istruttorie

  • D.L. n. 83/2012, conv. L. n. 134/2012

    richiamato per la riformulazione delle norme di processo (tra cui l'art. 360 c.p.c.) che ha ristretto il sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato in relazione alla richiesta di risarcimento per lite temeraria: la domanda richiede allegazione e prova del danno e non puo' essere accolta se generica

  • art. 325 e art. 155 c.p.c.

    richiamati in ordine ai termini di impugnazione e alla proroga al primo giorno non festivo quando il termine scade di sabato; la Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso

Massime di principio

  • In materia di consulenza contabile (art. 198 c.p.c.) il c.t.u. puo' acquisire documenti non prodotti in causa solo se tutte le parti acconsentono; l'opposizione della controparte legittimamente impedisce l'esame e l'utilizzo di tali documenti nella relazione del c.t.u.
  • La produzione di nuovi documenti in appello e' molto più limitata rispetto al primo grado: occorre dimostrare che non potevano essere prodotti prima per causa non imputabile o che sono di formazione successiva; in mancanza, la produzione va compiuta in sede di costituzione in appello se si intende far valere nuovo materiale probatorio
  • La censura per omesso esame ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. richiede la deduzione di un fatto materiale preciso, decisivo e non valutato; non basta contestare la scarsa o contraddittoria motivazione del giudice di merito, che e' sindacabile in Cassazione solo in presenza di gravi vizi di motivazione
  • Se una pronuncia di merito (anche se inizialmente 'non definitiva') diventa definitiva in punto di diritto (res judicata), le questioni accertate non possono essere riaperte nei gradi successivi: il giudizio resta limitato agli aspetti non già giudicati definitamente, ad esempio alla quantificazione del danno
  • Le questioni relative alle spese e alle richieste di sanzioni per lite temeraria richiedono specifica deduzione e prova; le domande generiche su risarcimenti per lite temeraria o diversa liquidazione delle spese sono inammissibili se non adeguatamente motivate
  • Sulle scadenze processuali: quando il termine di impugnazione scade in giorno non lavorativo (es. sabato) si applica la proroga al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell'art. 155 c.p.c.; occorre prestare attenzione alla corretta notifica e domiciliazione in p.e.c.

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