Cassazione Penale, Ordinanza n. 09513/2025 del 07/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la sua condanna per contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro. Con unico motivo ha dedotto la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito non avesse adeguatamente valorizzato la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze investissero il merito e non fossero deducibili in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva già valorizzato il gravissimo ed elevato rischio per l'incolumità dei lavoratori derivante dalle omissioni riscontrate, così implicitamente escludendo la tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non vi era assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e del principio richiamato dalla Corte costituzionale. La condanna di merito per le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 71, commi 4 e 2, D.Lgs. 81/2008
Norma incriminatrice delle contravvenzioni in materia di sicurezza delle attrezzature di lavoro; nel caso concreto le omissioni relative ai dispositivi di sicurezza delle macchine hanno integrato la responsabilità dell'imputato.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta; la Corte ha ritenuto che il giudizio di esclusione della tenuità, fondato sull'elevato rischio per l'incolumità dei lavoratori, appartenesse al merito e non fosse sindacabile nei termini prospettati.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa non è stata ravvisata.
Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Rv. 256314
È richiamato il principio secondo cui il mancato esame di un motivo di appello manifestamente infondato non comporta annullamento della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che mirino a una diversa valutazione del merito, quando la doglianza concerne apprezzamenti di fatto già compiuti dal giudice di appello.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base della concreta gravità della condotta e del rischio effettivo o potenziale arrecato al bene giuridico tutelato; tale valutazione, se sorretta da motivazione non illogica, appartiene al giudice di merito.
- In materia di sicurezza sul lavoro, l'assenza di dispositivi di protezione o di fermo idonei a evitare il contatto tra operatori e macchinari può escludere la tenuità del fatto per l'elevato pericolo per l'incolumità dei lavoratori.
- Il mancato esame di un motivo di appello manifestamente infondato non determina, di per sé, annullamento della decisione impugnata.
- Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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